Trasformazione agevolata in società semplice


Importanti chiarimenti sono stati forniti con la circolare n. 26/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate per il perfezionamento operazione agevolata
Trasformazione agevolata in società semplice
In data 1° giugno 2016 l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 26/E con la quale ha inteso risolvere parte delle problematiche fiscali che gli operatori hanno evidenziato nell’affrontare i casi pratici dei propri clienti in tema di assegnazione agevolata dei beni ai soci.
L’articolo ha l’obiettivo di porre in luce i casi in cui sia opportuno optare per la "trasformazione agevolata" della società. In particolare, tale opzione risulterà conveniente, in primo luogo, in relazione a società agricole che gestiscono terreni non strumentali, in secondo luogo, nel caso i soci potenzialmente assegnatari dei beni abbiano pianificato la vendita degli stessi entro il quinquennio.
La trasformazione agevolata da società commerciale in società semplice, è stata reintrodotta dalla legge di stabilità 2016, per dar modo alle società commerciali, che ora di fatto si limitano a svolgere attività di gestione di beni immobili non strumentali, di risolvere contemporaneamente i problemi derivati dallo status di società di comodo e cessare l’attività di impresa.
In sostanza, la trasformazione agevolata consente ai soci di evitare l’applicazione della maggior imposta prevista per le società di comodo ed allo stesso tempo di proseguire la gestione dell’attività, non di natura commerciale, in forma societaria mantenendo la proprietà dei beni in capo alla società. Tale opzione ha il pregio di lasciare separato il patrimonio societario dalla sfera personale dei soci.
Condizione necessaria affinché sia "agevolabile" fiscalmente l’operazione è che nel giorno dell’atto di trasformazione (entro il 30.09.2016), la compagine sociale deve essere composta dagli stessi soci presenti alla data del 30.09.2015.
L’agevolazione consiste nel pagamento, in capo alla società, dell’imposta sostitutiva pari al 8% (aumentata al 10,5% in caso di società di comodo) da applicare sulla differenza tra il valore normale dei beni (per gli immobili è possibile utilizzare il "valore catastale") e il loro costo fiscalmente riconosciuto. In materia di IVA l’operazione di trasformazione non comporta alcuna agevolazione e l’operazione rappresenta un caso di destinazione dei beni a finalità estranee rispetto all’esercizio di impresa soggetta ad IVA (art. 2, comma 5, del DPR 633/72), ad eccezione dei beni per i quali all’atto dell’acquisto non è stata operata la detrazione dell’imposta. La scelta di rendere esente IVA l’operazione di destinazione dei fabbricati presenti nel patrimonio sociale è sempre possibile, ad esclusione dell’ipotesi di impresa costruttrice/ristrutturatrice vende il fabbricato entro cinque anni dall’ultimazione. Potrà esserci l’obbligo di rettifica della detrazione IVA operata, nel caso l’operazione venga effettuata nei 9 anni successivi a quello di acquisto o di entrata in funzione del bene. Non sono invece dovute imposte di registro sugli immobili in quanto non varia la proprietà degli stessi. A differenza dell’assegnazione e della cessione agevolata, la trasformazione non interrompe il conteggio del quinquennio che determina l’imponibilità della plusvalenza, qualora si verifichi una successiva cessione dell’immobile da parte della società semplice. In conseguenza, non saranno tassati i soci che intendano vendere i fabbricati entro tale periodo.
Venendo alla circolare 26/E citata, l’Agenzia analizza il caso di società commerciale proprietaria di terreni agricoli, indicando che potrà procedere alla trasformazione "agevolata" sempreché abbia la gestione esclusiva o principale dei terreni ad uso agricolo, sottolineando che per "gestione" si intende la concessione in affitto del terreno agricolo e non la conduzione diretta del fondo (caso di bene strumentale non agevolabile), confermando così le disposizioni emesse in passato con le circolari n. 112/99 e 40/2002.
Interessante risulta il passaggio nel quale l’Agenzia precisa come il cambiamento di destinazione d’uso dell’immobile, anche se effettuato in prossimità della data di assegnazione al fine di acquisire lo status di bene agevolabile, rappresenta una scelta legittima prevista dal legislatore quale facoltà di risparmio di imposta non sindacabile (art. 10 bis della legge n. 212/2000).
Tale affermazione sembra riconoscere "l’agevolazione" anche alla società proprietaria di un fondo agricolo coltivato direttamente che si attivi a concederlo in affitto, spossessarsi di fatto dell’azienda agricola e divenendo società di mera gestione immobiliare. Nel caso si voglia intraprendere tale percorso, sarà necessario, in primo luogo, che si tratti di un contratto di affitto vero e non simulato con una durata ed un canone adeguati, in secondo luogo, che si predisponga l’atto di cessione di azienda agricola nell’ipotesi possegga un insieme di beni mobili non trascurabile (es. attrezzature, giacenze di magazzino, ecc.). Nel caso in cui l’affitto di azienda agricola comprende il terreno e beni mobili, la trasformazione in società semplice comporta la tassazione ordinaria delle plusvalenze sui beni mobili in quanto questa fattispecie non rientra nell’agevolazione.
Per qualsiasi informazione e chiarimento sull’argomento trattato o per fissare un appuntamento con i nostri esperti, UCS-CEA è sempre disponibile ai recapiti indicati nel profilo di studio.

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