Trasmissione dati documentali fiscali


Scade il 29/02/2016 la comunicazione obbligatoria per tipografie e rivenditori autorizzati di stampati fiscali
Trasmissione dati documentali fiscali
Le tipografie autorizzate alla stampa e le aziende autorizzate alla rivendita di documenti fiscali, prima della consegna degli stampati agli acquirenti, devono trascrivere, secondo l’ articolo 3, comma 2, del D.P.R. n. 404/01, i dati relativi a ciascuna fornitura in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici, dati che devono essere resi disponibili, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

Gli stessi dati devono essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate. I dati relativi alle forniture effettuate nell'anno precedente devono essere trasmessi entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo.

Il termine ultimo per la trasmissione dei dati degli stampati venduti nel 2015 è stabilito quindi per il 29 febbraio 2016.

La comunicazione può essere effettuata DIRETTAMENTE tramite il servizio Entratel o Fisco on line in relazione alle abilitazioni possedute per la trasmissione telematica delle dichiarazioni oppure tramite INTERMEDIARI abilitati che utilizzano il servizio telematico Entratel.

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di Studio Molinaro

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