Trasmissione dati fatture e liquidazioni IVA


Dal 2017 nuovi pesanti adempimenti contabili obbligano imprenditori e professionisti ad un serrato confronto trimestrale con il fisco
Trasmissione dati fatture e liquidazioni IVA
Con la conversione in legge del Collegato alla Finanziaria 2017 sono stati introdotti due nuovi importanti adempimenti fiscali, che andranno ad impattare pesantemente sul già gravoso carico di adempimenti contabili dei titolari di partita IVA.
L’art. 4, co. 1, del D.L. 22.10.2016 n. 193 ha disposto, un nuovo adempimento a carico dei contribuenti, ossia la comunicazione trimestrale delle operazioni rilevanti ai fini IVA, con conseguente abolizione del c.d. "spesometro" annuale . In buona sostanza, a decorrere dal prossimo 1.1.2017, indipendentemente dalla periodicità con la quale vengono effettuate le liquidazioni e i versamenti IVA (mensile o trimestrale), i soggetti passivi IVA (ossia tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione), in luogo della presentazione dello "spesometro" su base annuale, dovranno trasmettere, sempre in modalità telematica, ma su base trimestrale, i dati di tutte le fatture emesse, di tutte le fatture ricevute e registrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare.
Per il 2017, viene espressamente previsto che la comunicazione relativa ai dati delle fatture dovrà essere effettuata entro il 25.7.2017 per il primo semestre, entro il 30.11.2017 per il terzo trimestre ed entro il 28.02.2018 per il quarto trimestre.
Sono esonerati dai suddetti adempimenti esclusivamente i piccoli produttori agricoli di cui all’art.34, co. 6, DPR n. 633/72 situati nelle zone montane ex art. 9, DPR n. 601/73.
In caso di omessa o errata trasmissione dei dati è prevista un ammenda da un minimo di 2 euro per ciascuna fattura entro un massimo di euro 1.000 per trimestre. La suddetta ammenda è ridotta alla metà se la trasmissione della comunicazione è effettuata entro i 15 giorni successivi dalla scadenza del termine prescritto .
La comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d."Spesometro") dovrebbe venir meno a partire dal periodo d’imposta 2017, pertanto, le operazioni IVA rese e ricevute nel periodo d’imposta 2016 dovranno essere comunicate a mezzo "modello polivalente", entro il prossimo 10 aprile 2017 per i soggetti con liquidazione dell’IVA mensile, ovvero 20 aprile 2017 per tutti gli altri soggetti.
Sempre a decorrere dall’ 1.1.2017, è stato introdotto il nuovo obbligo di comunicare telematicamente, su base trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, negli stessi termini e con le medesime modalità prescritte per la nuova "Comunicazione trimestrali dei dati delle fatture emesse e ricevute" senza che ciò comporti alcuna modifica ai termini ordinariamente previsti per la liquidazione e il versamento dell'IVA (mensili o trimestrali).
Sono tenuti all’adempimento in esame tutti i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche IVA sia mensili che trimestrali, mentre detto adempimento non interessa i contribuenti che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, oppure che sono esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche come i produttori agricoli ed i contribuenti minimi e forfettari.
Anche in questo caso l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è pesantemente sanzionata con un ammenda compresa tra un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00. La sanzione è ridotta della metà se la trasmissione della comunicazione è effettuata entro i 15 giorni successivi dalla scadenza del termine prescritto.

In conseguenza dei nuovi obblighi di comunicazione trimestrale dei dati, il D.L. 22.10.2016 n. 193 apporta significative novità anche con riferimento ai termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA, che per periodo d’imposta 2017 e seguenti, potrà essere presentata tra il 1° febbraio al 30 aprile dell’anno successivo.

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di Dott. Arnaldo Aleotti

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