Chi paga la multa se si guida un auto aziendale?


Auto aziendale uso promiscuo, chi deve pagare la multa in caso di infrazione del Codice della strada?
Chi paga la multa se si guida un auto aziendale?

Come noto, nelle realtà aziendali, è sovente ricorrente che i lavoratori, per esigenze di servizio, utilizzino mezzi aziendali sia come strumenti di lavoro, è il caso degli autotrasportatori, sia ad uso promiscuo con la possibilità, quindi, di utilizzare il veicolo anche fuori dall’orario di lavoro e per motivi personali.

Ovviamente, in entrambi i casi occorre considerare l’eventuale e correlato  rischio di incorrere in illeciti amministrativi per infrazioni al codice della Strada.

Cosa succede in tali fattispecie?  In che tipo di responsabilità incorre il dipendente?

Se il lavoratore viene fermato contestualmente alla commissione dell’infrazione e la sanzione gli viene consegnata direttamente sarà direttamente intestata a lui in qualità di trasgressore e conducente del veicolo.

Il Codice della strada definisce, infatti, le modalità di contestazione e notificazione delle sanzioni. La prima regola generale è che, quando sia possibile, la violazione deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore che alla persona obbligata in solido al pagamento (cioè la persona tenuta a pagare la multa qualora il trasgressore non paghi; esempio tipico è quello del proprietario del veicolo, sempre obbligato in solido con il trasgressore, a meno che il primo non provi che il trasgressore guidava il veicolo contro la sua volontà).

Diverso è il caso in cui la multa venga notificata successivamente tramite posta.

Qualora, infatti, la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ai soggetti obbligati in solido.

Nei casi che si riportano di seguito, la contestazione immediata non è necessaria e si provvederà a mezzo notifica:

- presenza di tutor o autovelox sui tratti interessati dall’infrazione;

- impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

- attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

- sorpasso vietato;

- accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

- accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo;

- rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate.

Come regola generale, in questi casi il verbale deve essere notificato all’effettivo trasgressore, se conosciuto, oppure ad uno dei soggetti solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo, in genere) che risultino registrati al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) alla data dell’accertamento.

La notifica della multa deve essere fatta entro 90 giorni dall’identificazione di tali soggetti, ovvero da quando l’amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.

Se il trasgressore è residente all’estero, invece, il verbale deve essere notificato entro 360 giorni dall’accertamento, calcolati dalla data dell’infrazione.

La notifica deve avvenire alla residenza o domicilio dei soggetti destinatari che può essere desunta dalla carta di circolazione o dalla patente di guida, dall’archivio nazionale dei veicoli tenuto presso la Motorizzazione, dal P.R.A. od anche dall’anagrafe tributaria.

Alla notifica, oltre che i soggetti previsti dal codice della strada, possono provvedere anche i messi comunali o i funzionari dell’organo accertatore secondo le modalità previste dalla legge o a mezzo posta tramite invio di una raccomandata a/r.

Non di rado i Comuni, quindi gli organi di polizia municipale, stipulano convenzioni con corrieri privati per la consegna sul proprio territorio. In questi casi fungono da “casa comunale” le varie filiali di tale corriere, specificate negli avvisi di giacenza. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Tra le modalità di notifica previste dalla legge troviamo anche la cosiddetta “compiuta giacenza” dell’atto presso la posta o la casa comunale (il trasgressore ha  cioè ricevuto l’avviso ma non si è mai presentato per ritirare la multa). Nelle ipotesi, dunque, in cui la multa arrivi all’azienda, la stessa risponde in solido con il lavoratore, ma ciò non esime ovviamente il lavoratore dalla sua responsabilità.

La sua responsabilità, infatti, è di natura contrattuale consistente in un inadempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro.

Il lavoratore, infatti, come noto, nell’espletamento della sua attività lavorativa deve sottostare ai doveri di subordinazione, diligenza e fedeltà e in caso di violazione di detti obblighi ne risponde disciplinarmente in quanto il datore di lavoro è legittimato ad esercitare il potere disciplinare ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

In questo senso, dunque, nel caso in cui il lavoratore sia protagonista di un evento colposo, il datore di lavoro  apre una procedura disciplinare per contestare i fatti addebitati al dipendente e commina la corrispondente sanzione.

Il lavoratore ad ogni modo deve essere messo nella condizione di confutare la contravvenzione ricorrendo avverso il verbale: una volta comunicata, infatti, la ricezione della notificazione della multa il dipendente dovrà, innanzitutto, ammettere di essere l’effettivo responsabile e conseguentemente manifesterà l’intenzione  di confutare i fatti: per le infrazioni che prevedano, infatti, anche la decurtazione dei punti dalla patente è onere dell’azienda comunicare all’autorità competente il nome di chi ha effettivamente commesso l’infrazione, in mancanza di comunicazione l’ulteriore sanzione sarà a tutti gli effetti a carico del datore.

Il verbale di contestazione di un’infrazione al Codice della Strada, infatti, anche se notificato al solo proprietario dell’autoveicolo può essere impugnato direttamente dal conducente trasgressore se attesti di  essere il responsabile diretto della condotta contestata come violazione.

Il datore, inoltre, potrà agire nei confronti del lavoratore  chiedendo il pagamento del risarcimento del danno subito. Le due procedure, infatti, quella disciplinare e quella risarcitoria sono autonome e distinte, non si deve cioè procedere disciplinarmente quando si vuole agire con azione risarcitoria per il recupero del danno patrimoniale subito.

Potrebbe, però, accadere che non vi siano più le tempistiche per procedere dal punto di vista disciplinare essendo la tempestività dell’azione una caratteristica fondamentale dell’azione disciplinare da parte del datore e il datore potrà, quindi, chiedere appunto il risarcimento al lavoratore, avendo lo stesso risarcimento una prescrizione decennale.
 
RISOLUZIONE CASO PRATICO
Alla luce delle premesse normative e delle considerazioni esposte in precedenza, dunque, nella vicenda oggetto di analisi la società Zeta, in persona del proprio rappresentante legale, può esercitare sia un’azione risarcitoria che disciplinare nei confronti del dipendente Sempronio. Le due procedure, infatti, quella disciplinare e quella risarcitoria sono autonome e distinte, non si deve cioè procedere disciplinarmente quando si vuole agire con azione risarcitoria per il recupero del danno patrimoniale subito.

Pertanto da un punto di vista disciplinare, la società, ai sensi dell’art 7 dello Statuto dei Lavoratori, dovrà contestare immediatamente al lavoratore l’infrazione commessa entro cinque giorni dalla consegna della contestazione, consentendo allo stesso di presentare le proprie giustificazioni, in forma scritta o orale. E’ fatta salva la possibilità per i contratti collettivi di prevedere un termine più ampio. I cinque giorni sono da intendersi di calendario (si considerano anche i festivi). Il dipendente può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

La giurisprudenza (sentenza Cassazione n. 5057/2016) ha escluso l’ausilio di un legale.
Se il lavoratore presenta le sue giustificazioni senza riservarsi di integrarle entro i cinque giorni, secondo la giurisprudenza (Cassazione sentenza n. 1884/2012) è possibile sanzionarlo prima della scadenza del termine. Per altro orientamento (sempre Cassazione sentenza n. 2610/2012) il datore deve comunque attendere che siano passati i cinque giorni per adottare i provvedimenti.

Qualora il dipendente non ne faccia richiesta, il datore non è obbligato a sentire la sua difesa e trascorsi cinque giorni dalla contestazione può decidere se irrogare o meno la sanzione. Per quanto riguarda, invece, l’azione risarcitoria, dottrina e giurisprudenza hanno avuto modo  di statuire che ai fini del riconoscimento della responsabilità risarcitoria, il lavoratore debba aver ricevuto adeguata informazione da parte del datore di lavoro, anche relativamente alle conseguenze derivanti da negligenze occorse nello svolgimento dell’attività lavorativa.

L’omessa informazione sulle stesse, infatti, sarebbe idonea a indebolire la pretesa risarcitoria da parte del datore di lavoro medesimo.
Pertanto, se è previsto dal regolamento aziendale interno che in caso di danni ad autoveicoli ci possa essere la compensazione con lo stipendio, lo stesso Sempronio potrà subire la trattenuta in busta paga dal mese successivo a quello dell’accertata violazione.

Con riferimento poi alle modalità di effettuazione della trattenuta, potrà essere prevista una rateazione degli importi interessati: tale soluzione, volta ad evitare un eventuale eccessivo aggravio della disponibilità del lavoratore potrà essere pattuita in apposito accordo stipulato tra le parti.

 

Articolo del:


di Ivan Bevilacqua

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse