Trasporto atipico di carburante: quali rischi?
E` noto che ad es. in Austria e Slovenia il costo del carburante è inferiore, ma può essere molto pericoloso approfittarne facendo la "scorta"...
Il nostro ordinamento prevede che alcuni prodotti siano sottoposti ad accisa, ossia ad un'imposta indiretta che grava sulla produzione o sul consumo di tali beni. Questi prodotti sono in primis i prodotti energetici (come benzina, gas, gasolio, ecc...), gli alcolici, l'energia elettrica ed i tabacchi.
La normativa nazionale è frutto di un processo di "armonizzazione comunitaria", avente lo scopo di uniformare le differenti norme adottate sul piano interno dai singoli Stati Membri.
Tale normativa assume una sempre maggiore importanza nella pratica in ragione dello svilupparsi degli scambi commerciali che coinvolgono altri Paesi dell'Unione: infatti, stabilisce il D.Lgs. 504/1995 che sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in un altro Stato Membro che vengono detenuti a scopo commerciale nel Territorio Nazionale.
Detto obbligo di versare l'accisa, con tutti connessi adempimenti fiscali, grava in primo luogo in capo al soggetto, diverso da un privato, che li detiene: tuttavia, anche il privato è tenuto a provvedere al pagamento nel caso in cui vengano acquistati prodotti sottoposti ad accisa non per uso proprio e trasportati n quantitativi superiori a quelli previsti dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 504 del 1995.
Tale articolo dispone che possono considerarsi acquistati per uso proprio i prodotti sottoposti ad accisa acquistati e trasportati da privati entro un determinato quantitativo, stabilito per ogni singolo prodotto: per esempio nel caso di superalcolici è previsto il limite di 10 litri, mentre nel caso del vino tale limite ammonta a 90 litri, e così via per birra, sigarette, tabacco da fumo, ecc...
Oltre ai limiti quantitativi di cui sopra, al fine di determinare se i prodotti rinvenuti sono detenuti dal privato ad uso proprio o meno, vengono presi in considerazione anche altri indici, tra cui le modalità di trasporto dei prodotti, il luogo in cui essi si trovano, la loro natura, l'oggetto dell'eventuale attività commerciale svolta dal detentore ed ogni documento commerciale relativo agli stessi prodotti.
Diversa è la regolamentazione nel caso dei prodotti energetici, per i quali incombe sul privato l'obbligo di versare l'accisa se questi vengono trasportati con modalità definite "atipiche": in merito, l'art. 11, comma 5, D.Lgs. 504/95, ricalcando la normativa comunitaria contenuta nella direttiva 2003/96/CE, specifica che per "trasporto atipico" deve essere inteso il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali, dai contenitori per usi speciali o dall'eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 l., nonché il trasporto di prodotti energetici liquidi destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali.
Così, ad esempio, si considera sottoposta ad accisa la benzina trasportata dal privato con un'autovettura in una tanica di capienza superiore ai 10 litri, oppure, ancora, il gasolio destinato al riscaldamento, facilmente reperibile nei distributori sloveni, trasportato da un privato, a prescindere dal relativo quantitativo.
Se, dunque, in caso di trasporto "atipico"questi beni vengono considerati detenuti per scopi commerciali, ne deriva come ulteriore conseguenza l'accusa per il privato del reato di sottrazione di prodotti energetici al pagamento dell'accisa.
Tale reato, previsto all'art. 40, D.Lgs. n. 504/95, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa dal doppio al decuplo dell’ imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.746 €.
Occorre in punto sottolineare che la normativa, ai fini della pena, considera il tentativo al pari del reato consumato, e inoltre è prevista una circostanza aggravante nel caso in cui il quantitativo di prodotti energetici sia superiore a 2000 kg.
La norma incriminatrice parrebbe configurare una presunzione assoluta di destinazione ai fini commerciali dei prodotti energetici trasportati dal privato con modalità atipiche, presunzione difficilmente conciliabile con i principi che regolano il processo penale ove non è concesso di scaricare sulla difesa l'onere di dimostrare la non illiceità del fatto,mentre incombe sull'accusa l'onere di dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio tutti gli elementi costitutivi della condotta sanzionata.
Un caso pratico che è stato trattato dal nostro Studio è quello in cui venga sottoposto a controllo un mezzo dotato di serbatoi supplementari non previsti in origine dalla casa costruttrice sul veicolo, né omologati in seguito. Questo stratagemma viene usato sempre più spesso dai trasportatori esteri per poter fare rifornimento in altri Paesi, ove la pressione fiscale sui carburanti è anche di molto inferiore, ed avere quindi una maggiore autonomia ed abbattere i costi di trasporto. Nel caso di specie, il legale rappresentante della ditta di spedizione era stato chiamato a rispondere del reato di sottrazione di prodotti energetici ad accisa, ritenendo che tale ipotesi integrasse un "trasporto atipico" ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 504/1995 .
Tuttavia, in punto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con una sentenza resa il 10 settembre 2014 ha affermato che la nozione di serbatoi normali, contenuta nella direttiva 2003/96/CE e trasposta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 504/1995, deve essere interpretata nel senso che essa non esclude il serbatoio installati permanentemente sugli autoveicoli commerciali e destinati a rifornirli direttamente di carburante che siano stati montati da una persona diversa dal costruttore. Ovviamente, al fine di poter beneficiare di tale esclusione è indispensabile che detti serbatoi consentano l'utilizzazione diretta del carburante, sia per la propulsione di tale veicolo che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi.
Dunque sulla base dell'argomentazione difensiva avanzata dal nostro Studio, il Tribunale di Udine, facendo diretta applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia, non ha potuto far altro che prendere atto del fatto che il gasolio trasportato non era soggetto al pagamento di accisa in Italia e, di conseguenza, ha assolto il legale rappresentante da ogni accusa con la formula "perché il fatto non costituisce reato".
La normativa nazionale è frutto di un processo di "armonizzazione comunitaria", avente lo scopo di uniformare le differenti norme adottate sul piano interno dai singoli Stati Membri.
Tale normativa assume una sempre maggiore importanza nella pratica in ragione dello svilupparsi degli scambi commerciali che coinvolgono altri Paesi dell'Unione: infatti, stabilisce il D.Lgs. 504/1995 che sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in un altro Stato Membro che vengono detenuti a scopo commerciale nel Territorio Nazionale.
Detto obbligo di versare l'accisa, con tutti connessi adempimenti fiscali, grava in primo luogo in capo al soggetto, diverso da un privato, che li detiene: tuttavia, anche il privato è tenuto a provvedere al pagamento nel caso in cui vengano acquistati prodotti sottoposti ad accisa non per uso proprio e trasportati n quantitativi superiori a quelli previsti dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 504 del 1995.
Tale articolo dispone che possono considerarsi acquistati per uso proprio i prodotti sottoposti ad accisa acquistati e trasportati da privati entro un determinato quantitativo, stabilito per ogni singolo prodotto: per esempio nel caso di superalcolici è previsto il limite di 10 litri, mentre nel caso del vino tale limite ammonta a 90 litri, e così via per birra, sigarette, tabacco da fumo, ecc...
Oltre ai limiti quantitativi di cui sopra, al fine di determinare se i prodotti rinvenuti sono detenuti dal privato ad uso proprio o meno, vengono presi in considerazione anche altri indici, tra cui le modalità di trasporto dei prodotti, il luogo in cui essi si trovano, la loro natura, l'oggetto dell'eventuale attività commerciale svolta dal detentore ed ogni documento commerciale relativo agli stessi prodotti.
Diversa è la regolamentazione nel caso dei prodotti energetici, per i quali incombe sul privato l'obbligo di versare l'accisa se questi vengono trasportati con modalità definite "atipiche": in merito, l'art. 11, comma 5, D.Lgs. 504/95, ricalcando la normativa comunitaria contenuta nella direttiva 2003/96/CE, specifica che per "trasporto atipico" deve essere inteso il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali, dai contenitori per usi speciali o dall'eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 l., nonché il trasporto di prodotti energetici liquidi destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali.
Così, ad esempio, si considera sottoposta ad accisa la benzina trasportata dal privato con un'autovettura in una tanica di capienza superiore ai 10 litri, oppure, ancora, il gasolio destinato al riscaldamento, facilmente reperibile nei distributori sloveni, trasportato da un privato, a prescindere dal relativo quantitativo.
Se, dunque, in caso di trasporto "atipico"questi beni vengono considerati detenuti per scopi commerciali, ne deriva come ulteriore conseguenza l'accusa per il privato del reato di sottrazione di prodotti energetici al pagamento dell'accisa.
Tale reato, previsto all'art. 40, D.Lgs. n. 504/95, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa dal doppio al decuplo dell’ imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.746 €.
Occorre in punto sottolineare che la normativa, ai fini della pena, considera il tentativo al pari del reato consumato, e inoltre è prevista una circostanza aggravante nel caso in cui il quantitativo di prodotti energetici sia superiore a 2000 kg.
La norma incriminatrice parrebbe configurare una presunzione assoluta di destinazione ai fini commerciali dei prodotti energetici trasportati dal privato con modalità atipiche, presunzione difficilmente conciliabile con i principi che regolano il processo penale ove non è concesso di scaricare sulla difesa l'onere di dimostrare la non illiceità del fatto,mentre incombe sull'accusa l'onere di dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio tutti gli elementi costitutivi della condotta sanzionata.
Un caso pratico che è stato trattato dal nostro Studio è quello in cui venga sottoposto a controllo un mezzo dotato di serbatoi supplementari non previsti in origine dalla casa costruttrice sul veicolo, né omologati in seguito. Questo stratagemma viene usato sempre più spesso dai trasportatori esteri per poter fare rifornimento in altri Paesi, ove la pressione fiscale sui carburanti è anche di molto inferiore, ed avere quindi una maggiore autonomia ed abbattere i costi di trasporto. Nel caso di specie, il legale rappresentante della ditta di spedizione era stato chiamato a rispondere del reato di sottrazione di prodotti energetici ad accisa, ritenendo che tale ipotesi integrasse un "trasporto atipico" ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 504/1995 .
Tuttavia, in punto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con una sentenza resa il 10 settembre 2014 ha affermato che la nozione di serbatoi normali, contenuta nella direttiva 2003/96/CE e trasposta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 504/1995, deve essere interpretata nel senso che essa non esclude il serbatoio installati permanentemente sugli autoveicoli commerciali e destinati a rifornirli direttamente di carburante che siano stati montati da una persona diversa dal costruttore. Ovviamente, al fine di poter beneficiare di tale esclusione è indispensabile che detti serbatoi consentano l'utilizzazione diretta del carburante, sia per la propulsione di tale veicolo che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi.
Dunque sulla base dell'argomentazione difensiva avanzata dal nostro Studio, il Tribunale di Udine, facendo diretta applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia, non ha potuto far altro che prendere atto del fatto che il gasolio trasportato non era soggetto al pagamento di accisa in Italia e, di conseguenza, ha assolto il legale rappresentante da ogni accusa con la formula "perché il fatto non costituisce reato".
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