Trasporto internazionale: esonero contributivo


L’esonero contributivo è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2016. Con la circolare n.167 del 10/11/17, l’Inps ha fornito istruzioni operative
Trasporto internazionale: esonero contributivo
L’esonero contributivo è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 e con la circolare n.167 del 10/11/2017, l’Inps ha fornito le istruzioni operative.
A chi spetta lo sgravio?
L’esonero, spetta ai datori di lavoro che esercitano attività di autotrasporto conto terzi, conto proprio, trasporto di persone, attività di produzione o scambio beni o servizi, qualora effettuino trasporto internazionale per i conducenti di veicoli equipaggiati con tachigrafo digitale.
In cosa consiste il beneficio in esame?
Lo sgravio è pari all’esonero dal versamento dell’80 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con eccezione:
· dei premi INAIL;
· del contributo versato al Fondo di Tesoreria;
· del contributo versato ai fondi di solidarietà bilaterali di settore;
· del contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.,;
· del contributo destinato ai fondi interprofessionale per la formazione;
· del contributo di solidarietà del 10%, dovuto per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti;
· del contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria.

Quali sono le condizioni?
L’agevolazione contributiva, riconosciuta per un triennio, decorre dal mese successivo alla data di raggiungimento, per ogni singolo conducente, delle 100 giornate di trasporto internazionale fino al mese di paga di novembre 2018.
Il computo delle giornate decorre dal 1° gennaio 2016 includendo anche le giornate impiegate interamente in tratte nazionali di un trasporto internazionale, nonché quelle impiegate in viaggi internazionali tra stati diversi dall’Italia.
L’esonero è subordinato al rispetto della normativa del "De Minimis".
L’esonero è, altresì, condizionato dal rispetto, da parte del datore di lavoro, delle condizioni fissate dall’art. 1, comma 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 inerenti:
- l’adempimento degli obblighi contributivi;
- l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto degli altri obblighi di legge;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Come presentare la richiesta?
I datori di lavoro che intendono fruire del beneficio in oggetto devono inoltrare una richiesta attraverso l’apposita procedura telematica "TRAS.INT.", messa a disposizione dall’Istituto all’interno dell’applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet www.inps.it.
La suddetta agevolazione è riconosciuta dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze
I datori di lavoro ammessi all’esonero esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2017, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, nella sezione , nell’elemento il nuovo codice "T1".
L’esonero arretrato deve essere esposto nel flusso UniEmens nell’elemento il nuovo codice causale "R668" avente il significato di "arretrati esonero contributivo articolo unico, comma 651, legge n. 208/2015" e nell’elemento l’importo da recuperare.
Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento potrà essere effettuata esclusivamente nei mesi di competenza novembre e dicembre 2017, nonché gennaio 2018.

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di Alessandra Cracolici

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