Trattamento di fine rapporto maturato in Cigs


Ecco cosa succede alla gestione delle quote maturate in Cigs dopo il D. Lgs. n. 148/2015
Trattamento di fine rapporto maturato in Cigs
L'art. 2, co. 2, della Legge n. 464/1972 stabiliva il rimborso a carico della Cassa integrazione guadagni delle quote della cd. "indennità di anzianità" maturate dai lavoratori licenziati a conclusione del periodo di fruizione della Cigs. Successivamente, ad opera dell'art. 5 del D.L. n. 80/1978, è stato introdotto il pagamento diretto del trattamento spettante in Cigs: quando il decreto prevedeva tale sistema, l'Inps corrispondeva ai lavoratori anche le quote di indennità di anzianità maturate nel periodo di sospensione, che doveva risultare però ininterrotto, precedente la risoluzione del rapporto.
Con la Legge n. 297/1982, l'indennità di anzianità è stata sostituita dal Tfr rimanendo comunque invariata la previsione del comma 2, art. 2, legge n. 464/1972 e pertanto, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro al termine di un periodo di sospensione per Cigs, l'onere della quota di T.f.r. risultava a carico dell'Inps.
Il D.Lgs. n. 148/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, ha riordinando la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, prevedendo anche l'abrogazione della legge n. 464/1972 che all'art. 2 secondo comma, stabiliva che le aziende potessero richiedere alla Cassa integrazione guadagni il rimborso delle quote di Tfr e maturate durante il periodo Cigs dai lavoratori sospesi e corrisposte ai lavoratori licenziati al termine del periodo di fruizione della cassa.
Pertanto dopo la riforma l'onere economico delle quote di Tfr è integralmente a carico del datore di lavoro.
L'Inps, con lacircolare 31 gennaio 2017, n. 24 ha illustrato le modifiche intervenute e ha chiarito in quali casi continua ad applicarsi l'art. 2, comma 2, della L. n. 464/1972 (in primis nei casi di fruizione di Cigs a seguito della stipula di contratti di solidarietà, oggi una causale della Cigs), fornendo anche le istruzioni operative riguardanti la liquidazione in caso di destinazione del Tfr al finanziamento delle forme di previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria.
La previgente disciplina Cigs, compreso quindi il recupero del Tfr, continua a trovare applicazione in ipotesi residuali, come per le domande presentate entro il 23 settembre 2015.
In merito invece ai datori tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria dell'Inps, questi sono obbligati al versamento anche per i periodi di sospensione del rapporto per i quali è prevista l'integrazione salariale ed infatti, nei casi di pagamento diretto, la quota di Tfr versata al Fondo di Tesoreria viene liquidata comprendendo anche la quota maturata durante i periodi di sospensione per fruizione della Cigs.
L'Inps precisa che al fine di evitare il rischio di doppi pagamenti, la procedura di liquidazione del Tfr Fondo di Tesoreria, collegandosi in automatico alla nuova procedura di liquidazione del Tfr in Cigs ed alla procedura dei pagamenti diretti Cigs, continuerà a segnalare eventuali pagamenti già effettuati.
La procedura di pagamento diretto ai lavoratori delle quote di Tfr maturate durante il periodo di sospensione è effettuata separatamente dalla liquidazione della prestazione di integrazione salariale ed in automatico prevede l'effettuazione di diversi controlli, tra cui la verifica che l'azienda abbia ottenuto il decreto ministeriale di autorizzazione al trattamento Cigs e che i soggetti per i quali viene chiesto il pagamento diretto della quota di Tfr siano stati beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale per sospensione. La procedura verifica, inoltre, anche che l'importo richiesto a titolo di Tfr. sia congruo rispetto alla retribuzione utile e che la retribuzione utile indicata sia coerente agli importi comunicati nel periodo precedente la sospensione del rapporto.
In ordine, invece, al pagamento delle quote di Tfr destinate al finanziamento della previdenza complementare la procedura di liquidazione consente di gestire anche i pagamenti diretti ai Fondi di previdenza complementare.

Nel caso in cui il datore di lavoro, nel periodo ininterrotto di sospensione del rapporto precedente la cessazione, per il quale il Ministero abbia autorizzato il pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale, non abbia provveduto ad effettuare il versamento delle quote di Tfr al Fondo di previdenza complementare, l'istituto sul quale, ex art. 2, co. 2, della Legge n. 464/1972, grava l'onere economico del Tfr maturato, versa dette quote direttamente al Fondo di previdenza complementare.

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di Salvatore Luca Lucarelli

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