Trattamento di fine rapporto: meglio in azienda o in un fondo pensione?

La tematica del TFR è oggi quanto mai importante considerate le prospettive della previdenza pubblica che, come si può ben intuire, non riuscirà a garantire un trattamento pensionistico simile a quella che sarà l’ultima retribuzione lavorativa.
Per le nuove generazioni sarà dunque fondamentale sia creare una previdenza integrativa che riesca a sopperire al deficit che si verrà a creare tra l’ultima retribuzione datoriale e l’assegno pensionistico sia gestire nel modo più efficiente possibile le risorse a disposizione: vediamo dunque quale può essere la scelta più conveniente da parte del lavoratore dipendente in tema di TFR.
Il regime di tassazione, in fase di liquidazione del trattamento di fine rapporto, cambia a seconda che il dipendente decida di mantenerlo in azienda o destinarlo a previdenza complementare:
1. nel primo caso il TFR viene liquidato in busta paga e tassato in via separata applicando l’aliquota IRPEF media degli ultimi 5 anni (considerando dunque gli attuali scaglioni, la tassazione applicata al momento della liquidazione del TFR lasciato in azienda non potrà mai essere inferiore al 23%);
2. nel secondo caso, invece, il TFR accantonato ad un fondo pensione in fase di liquidazione viene assoggettato ad una ritenuta alla fonte a titolo definitivo nella misura del 15% (aliquota che può anche essere inferiore dal momento che l’attuale disciplina prevede che dopo il quindicesimo anno di adesione alla previdenza complementare, l’aliquota ordinaria si riduca dello 0,30% per ogni anno di ulteriore partecipazione fino ad un massimo “sconto” del 6%); l’aliquota applicata sul riscatto del TFR accantonato presso il fondo pensione sale ad un massimo dell 23% nel caso in cui l’aderente, avendone maturato i requisiti, richiede un’anticipazione del TFR per acquisto o ristrutturazione della prima casa o per altre sue esigenze.
Sulla base di quanto sopra specificato, risulta evidente quanto sia più favorevole per un dipendente conferire il TFR ad un fondo pensione piuttosto che lasciarlo in azienda.
Anche per quanto riguarda le richieste di “anticipazione” del TFR, vi sono notevoli vantaggi per coloro che lo accantonano presso un fondo pensione rispetto a chi lo mantiene in azienda: a tal proposito riporto di seguito le principali differenze tra le due casistiche.
1. Quando può essere effettuata la richiesta di anticipazione del TFR?
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TFR in azienda: dopo almeno 8 anni di servizio presso la stessa azienda
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TRF c/o fondo: pensione per spese sanitarie in qualsiasi momento; per tutte le altre cause, dopo 8 anni di adesione alla previdenza complementare
2. Quali motivi deve avere il dipendente/aderente per richiedere l'anticipazione del TFR?
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TFR in azienda: spese sanitarie; acquisto o ristrutturazione della prima casa (anche per i figli); congedo famigliare; congedo per formazione
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TRF c/o fondo pensione: spese sanitarie; acquisto o ristrutturazione della prima casa (anche per i figli); ulteriori esigenze (non è richiesta alcuna specificazione)
3. Quale ammontare può essere richiesto in anticipazione?
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TFR in azienda: l’ammontare non deve eccedere il 70% del TFR accantonato
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TRF c/o fondo pensione: per tutte le causali può essere richiesto il 75% della posizione accumulata (TFR + eventuali contributi + rendimenti realizzati) tranne per la causale “ulteriori esigenze” dove il limite è pari al 30% della posizione individuale
4. Quante volte può essere richiesta l'anticpazione?
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TFR in azienda: una sola volta nel corso del rapporto di lavoro
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TRF c/o fondo pensione: può essere ottenuta più volte
In qualità di consulente finanziario, valutando gli aspetti sopra esposti, accompagno sempre i miei clienti nella scelta di accantonare il prorpio TFR presso un fondo pensione.
Questa decisione assume un significato ancor più importante nel momento in cui i miei assistiti sono inquadrati all'interno di un accordo sindacale che prevede un fondo pensione di categoria: in questi casi i benefici della scelta sopra descritta risultano ancor più marcati.
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