L'omessa notifica è rilevabile d'ufficio

La Corte di Cassazione ha emesso, in tempi assai recenti, un provvedimento di notevole importanza sul piano processuale.
Con l’Ordinanza n. 12237 del 09.05.2020, la III Sezione ha sancito un principio innovativo che riguarda l’omessa notifica di un atto prodromico tributario, statuendo che il Giudice ha il dovere di rilevare d’ufficio tale vizio.
In particolare, la Corte di Cassazione al termine di un procedimento che aveva ad oggetto la mancata regolare notifica dell’atto prodromico sotteso all’iscrizione ipotecaria da parte del concessionario ha disposto che “Tutte le volte che sia invocata l’esistenza o l’invalidità di un atto giuridico, il Giudice ha il compito verificare la conformità dell’atto che si sottopone al suo esame, col relativo schema legale: e, quindi, la sussistenza dei presupposti, il rispetto delle forme e la pertinenza dei contenuti. La difformità dallo schema legale è sempre rilevabile d’ufficio”.
Come è noto, infatti, nell’emanazione di un atto tributario il concessionario deve tener conto di un procedimento che prevede una sequenza specifica di determinati atti, la cui omissione e/o mancanza, incide sulla regolarità dell’intero procedimento esattivo.
La portata innovativa di questa pronuncia, risiede nella circostanza che il Giudice potrà rilevare d’ufficio l’eventuale mancata notifica dell’atto prodromico, essendo questa eccezione non riservata esclusivamente all’impulso di parte.
Ciò, dunque, comporta un’ulteriore garanzia per il contribuente che vorrà impugnare in sede giudiziari gli atti tributari.
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