Come tutelarsi dall'ingiunzione fiscale


L'ingiunzione fiscale è uno strumento della riscossione coattiva contro il quale il cittadino può opporsi per ottenere la giusta tutela
Come tutelarsi dall'ingiunzione fiscale

In seguito a un lungo arco temporale nel quale lo strumento dell’ingiunzione fiscale era ormai caduto in disuso, è già da qualche tempo che si osserva un rinvigorimento dello stesso, tanto da essere assurto a strumento generale per la riscossione delle entrate di diritto pubblico e privato degli enti autorizzati.

Tra quest’ultimo vi sono senz’altro gli enti locali, nonché le società per azioni a partecipazione pubblica all’uopo autorizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 17 co. 3 bis e 3 ter del D.lgs. 46/1999, come nel caso delle società concessionarie per la riscossione dei tributi oppure delle società che gestiscono il servizio idrico, ad esempio Abbanoa S.p.A. nell’ambito della regione Sardegna.

Come già accennato, lo strumento dell’ingiunzione fiscale è utilizzabile anche per la riscossione dei crediti di diritto privato, quale appunto il corrispettivo dovuto per la somministrazione dell’acqua.

Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 16855/2004 della quale si riporta un estratto “Nella giurisprudenza di questa Corte, si è però chiarito che lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910, è utilizzabile, da parte della Pubblica Amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima Pubblica Amministrazione; è però necessario che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, senza alcun potere di determinazione unilaterale dell'Amministrazione, dovendo la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa, e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, e riconoscendosi all'Amministrazione un mero potere di accertamento dei detti elementi ai fini della formazione del titolo esecutivo”.

Chiarito l’ambito di applicazione passiamo ad elencare gli elementi dell’ingiunzione fiscale, i quali sono rappresentati dall’indicazione del soggetto agente, ossia colui che ha emesso l’atto, la motivazione per cui è stata emessa l’ingiunzione con allegato il prospetto riepilogativo delle somme richieste. Inoltre, altro elemento essenziale è rappresentato dalla espressa richiesta di pagamento entro 30 giorni con avviso che in difetto l’ingiunzione fiscale potrà essere messa in esecuzione, ossia potrà dar luogo, ad esempio, ad un pignoramento.

Come chiarito più volte dalla Giurisprudenza l’ingiunzione fiscale è un atto amministrativo complesso che racchiude sia la funzione di titolo esecutivo che di atto di precetto. Si discute sul termine di efficacia dello stesso, e numerosi Tribunali sul punto si sono espressi attribuendo all’ingiunzione fiscale il termine di efficacia di 90 giorni dal momento della notifica ossia pari ad un ordinario atto di precetto. Spirato detto termine l’amministrazione o la società ingiungente dovrà notificare una nuova ingiunzione fiscale per poter procedere esecutivamente.

Se il destinatario della notifica dell’atto di ingiunzione fiscale ritiene che la stessa sia viziata sotto il profilo formale e/o sostanziale può opporsi alla stessa nei modi e nei termini previsti dalla legge, in particolare dall’art. 3 del R.D. 639/1910. In seguito alla riforma sulla semplificazione dei riti l’opposizione a ingiunzione fiscale è regolata dal rito ordinario, ossia viene introdotta per mezzo della notifica di un atto di citazione davanti al Tribunale o altro Ufficio competente per materia e per territorio. Circa la competenza territoriale si sottolinea che ai fini dell’opposizione è competente il Tribunale nel cui circondario ha sede l’ufficio amministrativo che ha emesso l’atto. Ciò sempre se chi si oppone non sia un consumatore, infatti, in quest’ultimo caso prevarrà il foro del consumatore ossia dove il medesimo ha la residenza o il domicilio, così come chiarito da una recente ordinanza (14475/2019) della Corte di Cassazione: “Trattandosi dunque di valutare, nel concorso di due norme speciali e inderogabili sulla competenza per territorio, quale delle due debba prevalere, reputa il collegio che, indipendentemente dalla posteriorità dell'una rispetto all'altra, debba in ogni caso assegnarsi la prevalenza a quella dettata, a favore del consumatore, dall'art. 63 cod. cons..
Possono in tal senso invero richiamarsi le considerazioni che hanno già condotto questa Corte, con riferimento alla non dissimile ipotesi di conflitto tra foro speciale per le controversie in materia di trattamento dei dati personali (D.lgs. n. 150 del 2011, ex art. 10) e foro speciale del consumatore, a ritenere la prevalenza in ogni caso di quest'ultimo, "in quanto stabilisce una competenza esclusiva, alla luce delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore" (Cass. 12/03/2014, n. 5705; 10/02/2016, n. 2687).

Si è infatti in tali occasioni affermato, argomentando come detto sulle esigenze di tutela che sottostanno all'introduzione nel nostro ordinamento, anche sulla spinta delle norme comunitarie, di un vero e proprio statuto del consumatore - ragioni da individuare nella "presunzione di inesperienza, scarsa informazione e soprattutto debolezza contrattuale dello stesso nei confronti della controparte" e che "non potevano non avere una sponda anche sul terreno processuale, attraverso la previsione di un foro comodo per l'utente, essendo di intuitiva evidenza che l'obbligo di sostenere il giudizio in una località diversa da quella di residenza o di domicilio, limiterebbe fortemente il diritto del consumatore di agire in giudizio, in special modo quando, come il più delle volte accade, a fronte degli alti costi, economici e non, implicati da un processo che si svolga a notevole distanza da quei luoghi, la controversia sia di esiguo valore monetario".

Circa poi il termine entro cui proporre opposizione si sottolinea che il R.D. 639/1910 non dispone nulla in merito. Infatti, sempre a seguito della modifica dell’art. 3 è venuto meno il termine di 30 gg. Si aggiunge che già all’epoca di vigenza di tale termine la giurisprudenza aveva interpretato lo stesso non come un termine di decadenza dall’opposizione, ma tutt’al più come preclusione della sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ingiunzione opposta. Perciò l’opposizione all’ingiunzione fiscale può essere mossa anche oltre 30 gg dalla ricezione, tuttavia si presti attenzione ad almeno due fattori. Il primo rappresentato dall’efficacia esecutiva dell’ingiunzione fiscale, infatti decorsi i 30 gg. l’ingiungente potrà procedere esecutivamente nei confronti del debitore. Un altro avvertimento riguarda le ingiunzioni fiscali in materia tributaria i cui termini seguono quelli indicati dal D.lgs 546/1992 perciò l’opposizione dovrà essere proposta entro 60 giorni dalla ricezione della notifica.

Contestualmente alla proposizione dell’opposizione è possibile inibire l’efficacia esecutiva dell’ingiunzione fiscale richiedendo al Giudice la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ingiunzione fiscale opposta ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 150/2011.

Terminata questa breve relazione, che non vuole in nessun caso essere esaustiva di tutte le particolarità che possono caratterizzare il singolo caso, è parere dello scrivente che sia opportuno verificare sempre la correttezza delle somme richieste sia per quanto attiene alla mera quantificazione sia circa la debenza o meno delle stesse. Tale operazioni può essere eseguita in primo luogo dal destinatario e qualora sorgano dei dubbi è consigliabile rivolgersi ad un professionista che possa curare anche l’eventuale opposizione.

Si precisa che l’unico scopo del presente articolo è quello di mettere in luce l’esistenza dell’istituto in esame e alcuni aspetti dello stesso e non può, in alcun modo, sostituire l’assistenza di un professionista.

 

Articolo del:


di Nicola Re

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse