Tutela dell'abitazione nei confronti di Equitalia
Sussistono dei precisi limiti legislativi a tutela dell'abitazione che inibiscono l'azione esecutiva di Equitalia

Sussistono dei precisi limiti legislativi a tutela dell'abitazione che inibiscono l'azione esecutiva di Equitalia.
Con l'art. 52 del D.L. 69/2013 sono state introdotte garanzie a tutela del diritto all'abitazione (sancito costituzionalmente) a favore del contribuente, seppur moroso, nei confronti di Equitalia.
Secondo, infatti, le disposizioni di cui all'art. 76 del DPR 602/73 (disciplinante l'esecuzione immobiliare esattoriale), l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca sull'unica casa di abitazione nell'ipotesi che proceda per carichi superiori ai 20.000 euro, ma potrà procedere all'effettivo pignoramento solo nell'ipotesi in cui il debito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
Deve trattarsi dell'unico immobile posseduto dal contribuente e destinato ad abitazione, così come non deve essere un'immobile di lusso (ville o villini).
Si tratta di un'importante garanzia prevista a favore dei contribuenti in difficoltà nel pagamento dei carichi esattoriali.
Con l'art. 52 del D.L. 69/2013 sono state introdotte garanzie a tutela del diritto all'abitazione (sancito costituzionalmente) a favore del contribuente, seppur moroso, nei confronti di Equitalia.
Secondo, infatti, le disposizioni di cui all'art. 76 del DPR 602/73 (disciplinante l'esecuzione immobiliare esattoriale), l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca sull'unica casa di abitazione nell'ipotesi che proceda per carichi superiori ai 20.000 euro, ma potrà procedere all'effettivo pignoramento solo nell'ipotesi in cui il debito complessivo sia superiore a 120.000 euro.
Deve trattarsi dell'unico immobile posseduto dal contribuente e destinato ad abitazione, così come non deve essere un'immobile di lusso (ville o villini).
Si tratta di un'importante garanzia prevista a favore dei contribuenti in difficoltà nel pagamento dei carichi esattoriali.
Articolo del: