Tutela infortunistica ai tempi del Coronavirus, i chiarimenti Inail

Dopo le prime indicazioni operative, contenute nella circolare 2 aprile 2020 n. 13, l’Inail con circolare n. 22 del 20 maggio 2020, chiarisce le modalità di accertamento di infortunio da contagio da Sars – Cov. – 2.
In particolare, l’Inail precisa che l'ammissione alla tutela non determina in automatico alcuna responsabilità penale o civile del datore di lavoro, salvo il caso di violazione della legge o degli obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza da Covid-19 sono contenute nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali (art. 1, comma 14, D.L. n. 33/2020) ed esclude l’esercizio della azione di regresso da parte dell’Istituto, il cui accoglimento è subordinato alla dimostrazione che il contagio sia avvenuto in conseguenza di un fatto illecito, costituente reato perseguibile di ufficio.
I punti cardine della circolare interpretativa INAIL
1) La circolare INAIL, interpretando l’art. 42 D.L. n. 18/2020 (“Cura Italia”), ha anzitutto chiarito che l’infezione da Sars – Cov. 2, se contratta in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail come infortunio sul lavoro, e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia, causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione.
In proposito, le patologie infettive (come il Covid–19), contratte in occasione di lavoro sono inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro, poiché la causa virulenta è equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestano dopo un certo periodo di tempo.
2) In secondo luogo, la indennità per inabilità temporanea assoluta copre il periodo di quarantena e di permanenza domiciliare fiduciaria (sempre che il contagio si riconducibile all’attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro.
Questo, perché l’impedimento al lavoro, ai fini della attribuzione della indennità di inabilità temporanea assoluta, comprende, oltre alla fisica impossibilità della prestazione lavorativa, anche la sua incompatibilità con le esigenze terapeutiche e di profilassi del lavoratore.
3) Gli oneri degli eventi infortunistici del contagio sono posti a carico della gestione assicurativa nel suo complesso, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese.
Accertamento dell’infortunio da contagio
Affinché scatti la tutela Inail occorre accertare che l’insorgere della malattia infettiva (pure se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo), sia in rapporto causale con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
A tal fine, è necessario accertare in modo rigoroso i fatti e le circostanze che facciano fondatamente desumere che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro (le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, le indagini circa i tempi di comparsa delle infezioni…).
In definitiva, il riconoscimento della origine professionale del contagio si fonda su un giudizio di ragionevole probabilità ed è avulso da ogni valutazione precostituita in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro, che possono essere stati causa del contagio.
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