Tutela per chi segnala illeciti sul lavoro
Irregolarità sul lavoro: segnalazione e conseguenze
Il 15 novembre 2017 la Camera ha approvato la proposta di legge avente ad oggetto la tutela di coloro che segnalino irregolarità o reati, dei quali abbiano avuto conoscenza in ambito lavorativo.
Non vi è distinzione tra rapporto di lavoro pubblico e rapporto di lavoro privato, ma sono fissati le modalità e i presupposti per le segnalazioni in ciascuna delle due tipologie di rapporto.
Il dipendente pubblico che informi il responsabile della corruzione e della trasparenza, l’ANAC, o l’Autorità Giudiziaria, di condotte illecite, non sarà sanzionato, né potrà essere trasferito, demansionato o licenziato o comunque assoggettato a misure che possano avere effetti sulle condizioni lavorative.
La violazione di tale divieto, accertato dall’ANAC, comporta l’azione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile.
Per quanto riguarda il lavoro privato, si evidenzia che le segnalazioni devono essere sostenute da circostanze, basarsi su elementi di fatto precisi e concordanti.
Il canale per l’inoltro deve garantire la riservatezza delle identità di colui che segnala.
Ovviamente è posto il divieto di atti discriminatori o ritorsivi per ragioni connesse, sia direttamente che indirettamente, alla eseguita segnalazione.
Non vi è distinzione tra rapporto di lavoro pubblico e rapporto di lavoro privato, ma sono fissati le modalità e i presupposti per le segnalazioni in ciascuna delle due tipologie di rapporto.
Il dipendente pubblico che informi il responsabile della corruzione e della trasparenza, l’ANAC, o l’Autorità Giudiziaria, di condotte illecite, non sarà sanzionato, né potrà essere trasferito, demansionato o licenziato o comunque assoggettato a misure che possano avere effetti sulle condizioni lavorative.
La violazione di tale divieto, accertato dall’ANAC, comporta l’azione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile.
Per quanto riguarda il lavoro privato, si evidenzia che le segnalazioni devono essere sostenute da circostanze, basarsi su elementi di fatto precisi e concordanti.
Il canale per l’inoltro deve garantire la riservatezza delle identità di colui che segnala.
Ovviamente è posto il divieto di atti discriminatori o ritorsivi per ragioni connesse, sia direttamente che indirettamente, alla eseguita segnalazione.
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