Tutela previdenziale lavoratori fragili

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 171 del 15 gennaio 2021, con cui recepisce le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021 con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori fragili.
Tale tutela è equiparata a quella prevista per i pubblici dipendenti senza che sia più necessaria la certificazione medica medico curante riportante “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”.
La tutela prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
Dipendenti del settore privato
Ai fini del riconoscimento della prestazione da parte dell’Istituto, la Legge di bilancio 2021 ha eliminato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”, precedentemente previsto per l’anno 2020.
Lavoratori fragili
Riguardo, invece, alla tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, il legislatore ha introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021. Per l’anno 2020, quindi, rimane confermata la possibilità di riconoscere la tutela in argomento per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020.
Lavori agili
E’ inoltre prorogata al 28 febbraio 2021 anche la previsione per cui i lavoratori fragili, possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
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