Tutelarsi contro la pubblica amministrazione


Edilizia, concorsi pubblici, autorizzazioni, sovvenzioni e appalti, Università, scuola: come tutelarsi dai provvedimenti lesivi della pubblica amministrazione?
Tutelarsi contro la pubblica amministrazione
A ogni privato, sia esso persona fisica o società, capita quotidianamente di avere rapporti con la pubblica amministrazione. Dalla edilizia ai concorsi pubblici, dalla richiesta o revoca di autorizzazioni amministrative e sovvenzioni pubbliche alla abilitazione per l’iscrizione in albi o alla richiesta di iscrizione/trasferimento da una Università ad un’altra, il privato si trova a dovere richiedere o a doversi opporre a provvedimenti amministrativi.
La tutela nei confronti della pubblica amministrazione soggiace a ben precise regole e termini, decisamente diversi da quelli che regolano i processi tra privati, che è necessario conoscere in anticipo per evitare di incorrere in decadenze che rendono inattaccabile il provvedimento amministrativo, anche se, in ipotesi illegittimo.
La questione è di rilevante delicatezza. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il privato si vedesse notificare una ordinanza di demolizione per un asserito abuso edilizio o al caso in cui l’amministrazione adottasse un provvedimento di esclusione di un concorso pubblico o una revoca di una autorizzazione. In tutti questi casi, infatti, se il privato non contesta il provvedimento entro ben precisi termini, il provvedimento (anche se illegittimo) si consolida, non potendo il privato più ricevere alcuna tutela.
La conoscenza dei termini e delle modalità di azione è quindi fondamentale. Di seguito, vengono individuate alcune ipotesi in cui può ritrovarsi il privato, con l’indicazione dei principali mezzi e termini di tutela.

IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Nell’ipotesi in cui il privato volesse opporsi a un provvedimento amministrativo che produce effetti negativi sulla sua sfera giuridica è necessario proporre ricorso per l’annullamento del provvedimento, avanti al TAR competente, entro il termine, perentorio, di 60 giorni dalla comunicazione o conoscenza del provvedimento stesso.
Tale ipotesi si verifica sia quando il privato è interessato a contestare un provvedimento amministrativo che determina effetti direttamente pregiudizievoli, sia quando il privato vuole contestare un provvedimento favorevole ad altro soggetto, ma che si ritiene lesivo dei propri interessi.
Nella prima ipotesi rientrano, ad esempio, ordine di demolizione di immobile, revoca/decadenza di autorizzazione amministrativa o sovvenzione pubblica, esclusione o bocciatura nell’ambito di un esame o concorso pubblico, diniego di autorizzazione, licenza, concessione o permesso, etc.
Nella seconda ipotesi rientrano, ad esempio, il rilascio di un permesso di costruire a un vicino, che si ritiene possa arrecare un pregiudizio o nocumento alla propria proprietà o il rilascio di una autorizzazione commerciale ad un proprio concorrente.

IL SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Può capitare, altresì, che a fronte di una specifica istanza rivolta alla pubblica amministrazione per ottenere il rilascio di una autorizzazione, permesso o licenza, questa resti inerte.
Anche in questo caso, però, l’ordinamento prevede specifici rimedi, laddove il silenzio non integri il c.d. silenzio-assenso.
Quando il silenzio è qualificato come diniego, allora il privato sarà tenuto a contestarlo esattamente con gli stessi mezzi e termini previsti per il caso di impugnazione del provvedimento amministrativo (nel caso di silenzio opposto a una istanza di accesso agli atti amministrativi, il termine, però, è di 30 giorni, anziché 60).
Quando il silenzio è qualificato come inadempimento, allora il privato potrà avviare una tipica azione avanti al TAR competente per richiedere il rilascio di un provvedimento espresso. Questa azione è proponibile fino a quando perdura l’inerzia e comunque entro un anno.

AZIONE RISARCITORIA
Laddove l’esercizio o il mancato esercizio dell’azione ammnistrativa dovesse cagionare danni al privato, questo è legittimato a richiederne il risarcimento, proponendo apposita azione avanti al TAR competente, entro il termine di 120 giorni.

Articolo del:


di Avv. Giuseppe La Rosa

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse