Codice crisi impresa: ultima chiamata per la nomina dell'organo di controllo

Entro il 16 Dicembre diventerà obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o di un revisore nelle società di capitali che per due esercizi consecutivi (2017 e 2018) abbiano superato uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro, in precedenza era 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro, in precedenza era 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità, in precedenza erano 50 unità.
I consigli operativi per adempiere a questo obbligo sono i seguenti:
a) Analisi di bilancio delle società potenzialmente soggette a questo adempimento
Il primo step operativo è fare un’approfondita analisi di bilancio delle società. Con il nuovo codice della crisi tutte le società saranno soggette alla rilevazione degli indizi della crisi sia attraverso analisi interne tramite la verifica delle obbligazioni pianificate (flussi di cassa > debiti) oppure esternamente tramite segnalazione di soggetti qualificati o l’organo di controllo o il revisore. Quindi prestare massima attenzione a società che presentano:
a.1) Patrimonio netto negativo che sarebbero segnalate in automatico in base al nuovo codice della crisi;
a.2) Società che presentano margine operativi (MOL) in calo e debiti in aumento, sono a rischio continuità aziendale e richiedono particolare attenzione e professionalità;
a.3) Società immobiliari ed holding di partecipazione che presentano elevati patrimoni (oltre 4.400.000 mila euro) ed elevate garanzie, che richiede un esame analitico delle garanzie rilasciate e solvibilità di società terze;
a.4) Debiti verso personale scaduti da oltre 60 giorni ovvero debiti verso fornitori scaduti da oltre 120 giorni maggiori di quelli non scaduti che sarebbero soggette alla segnalazione da parte dell’organo di controllo.
In alcuni casi potrebbe essere opportuno una trasformazione in società di persone che necessitano minori controlli e pianificazioni rispetto una società di capitali, specie se la società non ricorre a capitale di terzi (debiti finanziari o operativi) in maniera continuativa.
b) Convocazione assemblea dei soci
Il secondo step è la convocazione dell’assemblea dei soci e la scelta dell’organo di controllo o del revisore o di un sindaco-revisore. Le tre figure prospettate hanno ruoli e funzioni differenti. Il sindaco si occupa principalmente dell’osservanza della legge e dello statuto del rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, mentre al revisore spettano funzioni maggiori di controllo contabile delle poste di bilancio, della loro esistenza, della loro corretta valutazione, iscrizione ed esposizione. Il sindaco con funzione di revisione svolge ambedue i controlli.
c) Se lo statuto non dispone diversamente l’organo di controllo è costituto da un solo membro
Occorre verificare lo statuto della società e costituire il numero di minimo in esso previsto ovvero nominare un organo composto da un solo membro.
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