Un nuovo consumatore d'eccellenza: il condominio


Recentemente si è assistito ad un dibattito giurisprudenziale sempre più crescente laddove ci si è interrogati sulla natura giuridica di un ente condominiale
Un nuovo consumatore d'eccellenza: il condominio

Recentemente si è assistito ad un dibattito giurisprudenziale sempre più crescente laddove ci si è interrogati sulla natura giuridica di un ente condominiale.

Ed invero, da un lato la suprema di cassazione riteneva che i condomini, pur non essendo persone giuridiche, si vedono riconoscere la qualità di «soggetto giuridico autonomo» quando agiscono nell’ente condominiale.

Considerazione di quanto sopra è la circostanza per cui il Condominio risulta essere una terza specie, non essendo di fatto né una persona fisica né una persona giuridica autonoma.

Dall'altro, secondo la medesima giurisprudenza, le norme a tutela dei consumatori si applicano ai contratti stipulati tra un professionista e l'amministratore di un condominio, definito come un «ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti», in considerazione del fatto che l'amministratore agisce per conto dei vari condòmini, i quali devono essere considerati come consumatori.

Dalla tesi sopra esposta è emerso come “al contratto concluso con il professionista dall’amministratore del condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la normativa a tutela del consumatore, atteso che l’amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale” (Sent. Corte Cass. N. 10679/2015).

Dunque, può il Condominio considerarsi consumatore?

Detta questione è stata sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia che si è espressa sul punto con sentenza del 2 aprile 2020.

Il ragionamento logico motivazionale della Corte parte dal presupposto per cui “secondo la formulazione dell'articolo 2, lettera b), di tale direttiva 93/13, la nozione di «consumatore» deve intendersi riferita a «qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale». Da tale disposizione deriva che, affinché una persona possa rientrare in questa nozione, devono essere soddisfatte due condizioni cumulative, vale a dire che si tratti di una persona fisica e che quest'ultima svolga la sua attività a fini non professionali”.

Pertanto, adottando un’interpretazione letterale del dato normativo, il Condominio non essendo una persona fisica non potrebbe essere annoverato tra i consumatori laddove difetta di uno dei due requisiti richiesti dalla normativa europea.

Tuttavia, la Corte di Giustizia ha ritenuto doveroso applicare un’interpretazione estensiva delle norme contenute nella direttiva sopra richiamata, evidenziando come lo scopo della direttiva 93/13 sia quello di assicurare “un'armonizzazione parziale e minima delle legislazioni nazionali in materia di clausole abusive, lasciando agli Stati membri la possibilità di garantire, nel rispetto del trattato, un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle contenute nella medesima direttiva (…)".

Ebbene, secondo la recentissima pronuncia della Corte di Giustizia Europea lo stato membro italiano (di concerto con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario susseguitosi negli anni) ben può considerare il Condominio quale consumatore nonostante l’ente in considerazione difetti della personalità fisica.

 

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di Avv. Dora Ballabio

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