Unioni civili e disciplina delle convivenze


Unioni civili tra persone dello stesso sesso e contratti di convivenza
Unioni civili e disciplina delle convivenze
UNIONI CIVILI E CONTRATTI DI CONVIVENZA
La legge 20 maggio 2016, n. 76, che entrerà in vigore il prossimo 5 giugno, regolamenta sia le unioni civili tra persone dello stesso sesso, che le convivenze.
Disciplina delle unioni civili
Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale dello stato civile e alla presenza di due testimoni; l'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti e l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza. In mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è costituito dalla comunione dei beni.
La legge prevede alcune cause impeditive alla costituzione di una unione civile, per esempio: la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'altra unione civile e l'esistenza tra le parti dei rapporti di parentela, affinità o adozione elencati all'art. 87, primo comma, del codice civile.
Con la costituzione di tale unione civile, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; in particolare, le parti devono prestarsi reciprocamente assistenza morale e materiale e contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo.
Inoltre, ciascuna delle parti di una unione civile ha diritto di essere preferita, ove necessario, quale amministratore di sostegno dell'altra.
Qualora la condotta di una delle parti dell'unione civile sia causa di grave pregiudizio alla integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altra parte, il giudice su istanza di parte può adottare, ai sensi dell'art. 342bis e seguenti del codice civile, uno o più ordini di protezione, per esempio ordinare la cessazione della condotta e l'allontamento dalla casa familiare prescrivendo altresì al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'altro convivente.
L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie in caso di morte o di dichiarazione di morte presunta di una delle parti; si può sciogliere altresì quando una delle parti sia stata condannata per reati di particolare gravità.
Infine, l'unione civile cessa quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento avanti l'ufficiale di stato civile; in tal caso, la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.
Disciplina delle convivenze
Ai fini della L. 76/2016, si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, di affinità o di adozione, né da matrimonio né unione civile.
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti che spettano al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario e, in caso di malattia o ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali.
Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante per le decisioni in materia di salute (in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e volere); in caso di morte, per le modalità di trattamento del corpo e per le donazioni di organi.
Nel caso di morte del proprietario della casa comune, il convivente ha diritto di continuare ad abitarvi per due anni, o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore ai due anni (ma non oltre i cinque anni); se nella casa vivono anche i figli minorenni o disabili del convivente superstite, questi ha diritto di continuare ad abitarvi per almeno tre anni. Il diritto di abitare nella casa comune già di proprietà del convivente deceduto cessa però, qualora l'altro convivente si sposi o contragga un'unione civile o semplicemente cessi di risiedervi stabilmente.
Il convivente di fatto ha diritto a succedere nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte o di recesso del contraente; la convivenza di fatto costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare.
La legge che stiamo esaminando ha introdotto un nuovo articolo del codice civile, il 230ter, che stabilisce che al convivente di fatto, che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda in proporzione al lavoro prestato; il diritto di partecipazione, però, non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o un rapporto di lavoro subordinato.
Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altro e ha diritto ad essere risarcito del danno in caso di decesso dell'altro convivente dovuto a fatto illecito di un terzo.
Un'importante novità della L. 76/2016 è costituita dai contratti di convivenza, che i conviventi di fatto possono sottoscrivere per disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. Tali contratti devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un avvocato o da un notaio.
Per rendere il contratto opponibile ai terzi, il notaio o l'avvocato che hanno ricevuto l'atto o che hanno autenticato la sottoscrizione devono trasmetterne copia, entro dieci giorni, al comune di residenza dei conviventi affinchè venga iscritto all'anagrafe.
Il contratto di convivenza è nullo se stipulato da soggetti già legati da vincolo matrimoniale, da unione civile o da altro contratto di convivenza; è nullo altresì se i contraenti sono minorenni o legati da vincolo di parentela, affinità o adozione, oppure interdetti giudizialmente; e infine se sono stati condannati per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altro.

Il contratto di convivenza si risolve per accordo delle parti; per morte o recesso unilaterale di uno dei conviventi; o infine in caso di matrimonio o di unione civile tra le parti, o tra una delle parti e una terza persona.

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di Livia Tomassini

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