Unioni civili e processo penale


Ai partners dell`unione civile più diritti di quelli riconosciuti ai coniugi del matrimonio
Unioni civili e processo penale
Com'è noto il Parlamento, con la c.d. legge Cirinnà (l. n. 76/2016), ha regolamentato le "unioni civili", cioè quelle relazioni affettive tra persone maggiorenni dello stesso sesso, fondate su una dichiarazione resa, alla presenza di due testimoni, davanti a un ufficiale dello stato civile.
Scopo dichiarato della legge è stato quello di garantire "l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso".
Per evitare un'inammissibile disparità di trattamento tra patners di un'unione civile e coniugi di un matrimonio, al fine di coordinare le nuove norme della legge Cirinnà con le disposizioni normative vigenti, il Governo, in forza della delega contenuta nell'art. 28 della citata legge, ha emanato un decreto legislativo (il n. 6/2017), che ha introdotto (tra l'altro) modifiche al codice penale e a quello di procedura penale.
In particolare, è stata modificata la nozione di "prossimi congiunti" (dell'imputato) contenuta nell'art. 307, co. 3, c.p., attraverso l'inserimento, nel novero di coloro a cui è riconosciuto il privilegio di astenersi dall'obbligo di deporre, della "parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso".
La parte di un'unione civile, pertanto, al pari di qualsiasi altro prossimo congiunto, previamente informata, dall'autorità interrogante (giudice, pubblico ministero o polizia giudiziaria), della facoltà di astenersi dal rispondere nell'ambito di un procedimento penale a carico del proprio patner, è libera di scegliere se deporre o meno (resta bene inteso che qualora decida di rendere dichiarazioni è penalmente obbligata a farlo secondo verità).
Anche per i componenti dell'unione civile il privilegio della facoltà di astensione dal deporre nel procedimento a carico del patner subisce le eccezioni previste per gli altri prossimi congiunti.
La parte di un'unione civile, infatti, avrà l'obbligo di deporre nel procedimento a carico del suo patner formale nel caso in cui abbia sporto "denuncia, querela o istanza", ovvero nel caso in cui egli stesso, o altro suo prossimo congiunto, sia offeso dal reato.
Fin qui, tutto regolare.
La stortura denunciata nell'epigrafe di questo articolo la si trova a proposito dei diritti non previsti per il coniuge separato o divorziato e, allo stato, invece, riconosciuti al patner non più convivente con l'imputato, ma ancora a lui formalmente legato da un'unione civile.
Piè precisamente, stando così le cose, accade questo.
Mentre il coniuge separato, o divorziato, non ha la facoltà di astenersi dall'obbligo di deporre, ma soltanto il più limitato diritto a non rivelare i fatti accaduti, o appresi dal prossimo congiunto, durante la convivenza, il patner non più convivente di un'unione civile ancora formalmente in piedi, godrà della più ampia facoltà di astensione dall'obbligo di deporre.
Si tratta, ictu oculi, di una irragionevole disparità di trattamento di situazioni del tutto simili, che potrà essere fatta valere nelle sedi giudiziarie competenti e a cui, si spera, il legislatore possa presto porre rimedio.

Articolo del:


di Avv. Domenico Amoroso

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse