Unioni Civili, nuovi orizzonti per la felicità


La disciplina sulle Unioni Civili, presupposti, costituzione e scioglimento. Applicazione dei principali istituti giuridici. La Stepchild Adoption
Unioni Civili, nuovi orizzonti per la felicità
La legge Cirinnà n. 76 del 20 maggio 2016 ha introdotto ufficialmente all'interno dell'ordinamento giuridico italiano le Unioni Civili, permettendo alle coppie dello stesso sesso di stipulare delle unioni civili e alle coppie conviventi, a prescindere dal sesso dei loro componenti, di regolare formalmente la loro convivenza da un punto di vista economico. Le unioni civili sono quelle unioni fondate su vincoli affettivi ed economici, alle quali l'ordinamento riconosce uno status giuridico che per molti versi è analogo a quello attribuito al matrimonio.
Possono essere costituite solo tra persone maggiorenni, dello stesso sesso, le quali, devono effettuare una dichiarazione all'ufficiale di stato civile, da rendere alla presenza di due testimoni. Nel documento che attesta la costituzione del vincolo, oltre ai dati anagrafici della coppia, vanno indicati la loro residenza, il regime patrimoniale prescelto tra la comunione dei beni e la separazione dei beni, l'identità, la residenza e i dati anagrafici dei testimoni. L'atto di unione civile è registrato nell'archivio dello stato civile.
Le unioni civili non sempre possono essere costituite, le cause impeditive, da cui genera la nullità dell’unione sono:
l‘incapacità di una delle due parti, la sussistenza di un rapporto di affinità o di parentela tra le stesse, la condanna di una parte in via definitiva per omicidio, anche solo tentato, nei confronti del coniuge o di soggetto già unito civilmente con l'altra e il precedente matrimonio di una parte o un'unione civile con un altro soggetto.
Ognuna delle predette cause impeditive genera la nullità dell'unione.
Dall'unione civile, ciascun componente della coppia acquista nei confronti dell'altro gli stessi diritti e assume gli stessi doveri, tra cui, l'obbligo alla coabitazione e all'assistenza morale e materiale. Ognuno di essi, inoltre, è tenuto a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e alla rispettiva capacità di lavoro, sia professionale che casalingo. A differenza del matrimonio, nelle unioni civili, non è presente né l'obbligo di fedeltà, né quello di collaborazione.
Nel momento in cui i partner costituiscono un'unione civile devono scegliere il regime patrimoniale del vincolo tra quello della comunione e quello della separazione dei beni. Il regime ordinario, previsto dalla norma, è quello della comunione dei beni e la separazione dei beni resta una possibilità della quale avvalersi in maniera espressa. Nelle unioni civili il cognome di famiglia viene scelto dalla coppia, e, dichiarato all'ufficiale di stato civile. Ogni parte ha la possibilità di anteporre o posporre il cognome dell'altra al proprio (nel matrimonio civile, invece, è la moglie che aggiunge sempre al proprio cognome quello del marito). Inoltre, se l'unione civile si scioglie, gli effetti sono immediati e non è previsto, come per il matrimonio, un periodo di separazione antecedente al divorzio.
Altra fondamentale differenza rispetto al matrimonio tra coppie eterosessuali è rappresentata dai figli. Oggi, infatti, non è riconosciuta la possibilità che il figlio minore di un componente della coppia (nato da fecondazione eterologa o da gestazione per altri) instauri un rapporto di genitorialità sociale con l'altro a seguito di adozione (cd. stepchild adoption).
Alle unioni civili si applicano, poi, numerosi istituti tipicamente civilistici, in forza del rinvio contenuto nella legge numero 76/2016. La disciplina della successione legittima riguarda anche la parte dell'unione civile nella medesima maniera del coniuge, con la conseguenza che al partner omosessuale del de cuius spetterà l'intera eredità in mancanza di figli, fratelli, sorelle e ascendenti del defunto; i due terzi dell'eredità in presenza di ascendenti, fratelli o sorelle del defunto; metà dell'eredità in caso di concorso con un solo figlio o un suo terzo in caso di concorso con più figli del defunto. La disciplina della successione ereditaria, equipara il coniuge alla parte di un'unione civile. A tal proposito a parte di un unione civile, ha sempre il diritto di abitazione nella casa familiare e di uso dei mobili che l'arredano.
La legge Cirinnà, all'ambito del diritto del lavoro, riconosce, in caso di morte del lavoratore, il diritto del partner al pagamento di tutte le indennità previste dalla legge.
Peraltro, anche se l'unione civile si scioglie, il partner ha diritto al 40% del T.F.R. dell'ex, maturato negli anni in cui il vincolo era in essere, purché non vi sia stato, successivamente, un matrimonio o una nuova unione civile.
Alle unioni civili, si applicano, poi le discipline del congedo matrimoniale e del licenziamento in costanza di matrimonio (da considerarsi nullo), nonché le disposizioni in materia di permessi per lutto o per eventi particolari o per assistere il coniuge disabile e quelle in materia di trattamento economico, per massimo due anni, per assistere una persona affetta da disabilità accertata.
Anche il componente di un'unione civile ha, infine, la priorità per la trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time nel caso in cui abbia la necessità di assistere il partner malato oncologico.

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di Avv. Eleonora Cesaretti

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