Usura: i costi assicurativi vanno inclusi nel conteggio del TEG


Cassazione: premi assicurativi da conteggiare se legati a un contratto di finanziamento
Usura: i costi assicurativi vanno inclusi nel conteggio del TEG

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affermato come anche le spese di assicurazione collegate a un contratto di credito vadano conteggiate all’interno del TEG (tasso effettivo globale) ai fini della verifica del tasso usuraio.

Gli ermellini, infatti, hanno pronunciato il seguente principio di diritto: «In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione».

 

La Suprema Corte si è trovata a dirimere un caso tra una coppia residente in Campania e una finanziaria che le aveva concesso un finanziamento. I due ricorrenti avevano considerato il negozio creditizio, stipulato nel 2002, usurario poiché il TEG era superiore alla soglia massima prevista per legge, se venivano conteggiati anche i premi assicurativi legati al finanziamento. Il Tribunale di Napoli, però, li aveva condannati a versare 9.979,87 euro, con interessi di mora al tasso convenzionale dalla scadenza al saldo, per l'estinzione del residuo del debito. La coppia, dunque, ha proposto ricorso, prima alla Corte di Appello di Napoli, che ha rigettato l'impugnazione poiché, non conteggiando i costi di assicurazione nel TEG, il tasso non risultava usurario, e successivamente alla Corte di Cassazione che, viceversa, ha accolto il motivo del ricorso.

 

Il comma 5 dell’art. 644 del codice penale recita: «per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito», mentre le istruzioni della Banca d'Italia emanate nel corso del 2001, dispongono che «ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. In particolare, sono inclusi ... le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito».

 

Gli ermellini hanno voluto sottolineare come la Banca di Italia sia pienamente conforme con le disposizioni del codice penale in merito, tanto da aver ripreso nell’incipit il testo del comma 5 citato.

Inoltre, nel corso 2009, la Banca di Italia, a fronte di una revisione generale delle istruzioni emanate in tema di usura, ha precisato che restano incluse nel conto di usurarietà «le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito..., se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento».

 

I giudici di piazza Cavour, quindi, hanno sottolineato come la Corte d’Appello abbia erroneamente intrepretato e applicato l’art. 644 del codice penale e le istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale ai sensi dell'usura. La Corte di seconde cure, infatti, aveva giudicato irrilevanti, ai fini del calcolo del TEG, le voci di spese «facoltative», come quelle assicurative.

 

Di qui, il principio di diritto della Cassazione in base al quale i costi di assicurazione vadano conteggiati nel TEG nel momento in cui questi siano collegati a un contratto di finanziamento.

 

Il mio studio si offre disponibile a fornire ulteriori informazioni in merito.

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di Avv Gianluigi Casabona

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