Valore probatorio dei messaggi istantanei nell'accertamento tributario
La sentenza n. 105 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio nell'Emilia del 13.04.2021 esamina la valenza probatoria della trasposizione, nel Processo Verbale di Constatazione, del contenuto di messaggi scambiati su piattaforme cd. "instant messaging" come iMessage e WhatsApp nel Processo Tributario.
Dirimente appare evidenziare che tali metodologie di comunicazione prevedono - per i messaggi scambiati - che "l'archiviazione degli stessi avvenga esclusivamente sul singolo dispositivo telefonico senza lasciare alcuna traccia a differezan dei comuni messaggi SMS, la cui archiviaizone avviene attraverso la loro memorizzazione da parte delle compagie telefoniche". L'assenza quindi di unìestrazione controllata e certficata dei messaggi dal supporto informatico (lo smartphone nel caso de quo) inficiano la validità di tale mezzo di prova che pertanto non può essere acquisito e valutato dal giudice tributario.
In punto, in materia penale, (Cass. n. 49016/2017), la loro utilizzabilità è stata ritenuta ammissibile solo se affiancata anche all'acquisizione del "supporto telematico o figurativo contenente la registrazione"; per tale acquisizione però, anche in ambito tributario sarebbe necessaria la preventiva autorizzazione della procura della Repubblica ai sensi dell'art. 52 comma 3 del d.p.r. n. 633/1972.
La pronuncia pertanto, nel solco di altre prese di posizione giurisprudenziali in tal senso, conferma che la differente natura informatica dei vari sistemi di messaggistica assume una rilevanza non trascurabile anche in sede di efficacia probatoria del contenuto dei messaggi scambiati in caso di giudizio.
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