Veicoli fermi o inutilizzati? Vanno comunque assicurati!


La Corte europea sancisce l'obbligo assicurativo anche per i veicoli inutilizzati, se immatricolati
Veicoli fermi o inutilizzati? Vanno comunque assicurati!

L'obbligo di assicurare il proprio veicolo per la responsabilità civile è stato introdotto nel nostro ordinamento con la L. n. 669/1969, successivamente abrogata dal D.Lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private). La ratio di tale norma, unitamente all'istituzione del Fondo per le vittime della strada, è quella di garantire sempre una tutela risarcitoria a coloro che sono coinvolti in un incidente stradale. Sull'opportunità di dette previsioni non appare esserci dubbio alcuno.

Fa' e farà discutere, però, una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C80/17) che ha affrontato il caso di una signora che aveva abbandonato il proprio veicolo su un terreno di sua proprietà, non assicurato perchè ormai inutilizzato, e con il quale il figlio, all'insaputa della madre, ha causato un incidente mortale.

La Corte europea ha statuito che “l’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva (Ndr, n. 72/166/CEE, abrogata dalla direttiva 2009/103/CE) deve essere interpretato nel senso che la stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria qualora il veicolo di cui trattasi, pur trovandosi, per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato, sia tuttora immatricolato in uno Stato membro e idoneo a circolare”, ovvero la Corte europea ha stabilito che deve essere sempre assicurato quel veicolo che, anche se non posto in circolazione dal proprietario, anche se ricoverato in luogo privato, anche se non più inutilizzato, è comunque immatricolato.

Attenzione, quindi, a non dimenticarsi di assicurare il proprio veicolo, perchè la Corte di Giustizia Europea ha altresì obbligato, nel caso di specie, la proprietaria dell'auto non assicurata a risarcire il fondo vittime della strada di tutti gli indennizzi corrisposti ai parenti delle vittime dell'incidente causato da suo figlio, indipendentemente dalla sua completa estraneità nella causazione dello stesso evento tragico.

La polizza RCA non potrà, pertanto, essere più sospesa nei periodi di inutilizzo del mezzo assicurato.

 

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di Avv. Valerio Valensin

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