Vendita della casa affidata all'ex moglie

Con la separazione, il giudice assegna la casa coniugale alla donna, perché affidataria dei figli minori, anche se l’immobile è di proprietà dell’ex marito, il quale dovrà andare via, ma non perde certo il diritto di proprietà sul proprio bene. Può anche decidere di venderlo a terzi.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 28229 del 18 dicembre 2013, ha stabilito che se il marito proprietario dell'immobile, a seguito di separazione, decide di venderlo a terzi, la moglie ed i figli non possono andare via di casa in quanto "il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile al terzo acquirente per nove anni anche se non trascritto, se, invece, viene trascritto e' opponibile anche oltre i nove anni".
Quindi chi acquista un immobile che il giudice ha assegnato alla ex moglie, acquista un immobile occupato, il che significa che il terzo acquista la proprietà ma non può entrare in possesso dell'immobile in virtù del provvedimento di assegnazione del giudice.
Il proprietario del bene, per evitare, in caso di separazione o divorzio, che la casa venga assegnata dal giudice all’ex moglie, deve venderla prima della sentenza definitiva e trascrivere l’atto di vendita nei pubblici registri immobiliari prima della trascrizione della sentenza di assegnazione dell’immobile. Ciò che conta, è la data di trascrizione dell’atto di vendita che deve essere anteriore a quella del provvedimento del Tribunale (Cass. ordinanza n. 7007/2017).
Quindi se il provvedimento di assegnazione della casa familiare non è trascritto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, la moglie alla quale è stata assegnata la casa, può opporre al terzo acquirente dell’immobile, il titolo di assegnazione per un periodo di nove anni. Se il provvedimento del Tribunale invece, viene trascritto presso la Conservatoria, prima dell'atto di vendita dell'immobile a terzi, il titolo di assegnazione può essere opposto anche oltre i nove anni. Se invece viene trascritto prima l’atto di vendita del provvedimento di assegnazione, l’ex moglie non può ottenere l’abitazione familiare e dovrà andare a vivere altrove.
Se la coppia però è in regime di comunione dei beni, i soldi ottenuti dalla vendita della casa rientrano nella comunione stessa e andranno divisi tra marito e moglie.
E’ possibile chiedere la revoca dell’assegnazione della casa coniugale, anche dallo stesso terzo acquirente, ricorrendo al giudice per far accertare se si è verificata una delle seguenti condizioni:
a) i figli siano andati a vivere altrove, anche se la madre è rimasta nell’immobile, in quanto è venuto meno lo scopo della stessa assegnazione che è quello di consentire ai minori di continuare a vivere nello stesso habitat domestico;
b) la madre sia andata a vivere altrove;
c) i figli, benché continuino a vivere nella casa coniugale, abbiano tuttavia raggiunto l’indipendenza economica tale da consentirgli di vivere altrove.
Il nuovo proprietario non ha diritto a chiedere, alla donna che ha abitato l’appartamento, un’indennità di occupazione calcolata dal momento della vendita, dato che l’occupazione del bene è giustificata dalla pronuncia di separazione o divorzio del tribunale (Cass. sent. n. 15367/2015).
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