Veranda abusiva non demolita, ok all'ingiunzione al nuovo proprietario


Il Consiglio di Stato, legittima l'ingiunzione al nuovo proprietario in quanto è soggetto in grado di rimuovere concretamente l'abuso
Veranda abusiva non demolita, ok all'ingiunzione al nuovo proprietario

L’abuso edilizio costituisce un illecito permanente. Seppur di carattere amministrativo, il suo carattere permanente resta sino a quando il proprietario o il responsabile dell’abuso non ripristina la legalità violata.

E se nel frattempo l’immobile, in cui è presente l’abuso, cambia proprietario, quali sono le sorti dell’abuso? Nei confronti del nuovo proprietario potrà essere attinto dall’ordine di demolizione? Potrà soggiacere all’esercizio del potere sanzionatorio da parte della p.a.? È dunque tenuto a dare esecuzione all’ordine di demolizione? 

A tali domande fornisce una risposta esauriente, sulla base di principi consolidati da tempo, la Sentenza n. 2032 del 10 marzo 2021 con la quale il Consiglio di Stato pone in essere approfondimenti circa la responsabilità degli abusi ed al tempo intercorrente tra la sua realizzazione e l’emissione da parte della p.a. di ingiunzione a demolire.

Il caso della realizzazione di una veranda

Il caso posto all’attenzione dei giudici di Palazzo Spada riguarda la realizzazione di una veranda senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, la cui esecuzione era stata contestata con ordinanza di demolizione, notificata ben 5 anni prima. Nel frattempo però l’autore dell’abuso e proprietario dell’appartamento ove la veranda abusiva era stata realizzata, ha venduto l’immobile ad un nuovo proprietario che ora si è visto attinto dai provvedimenti del Comune.

Nell’impugnare la sentenza di primo grado, il ricorrente lamentava tra i motivi di gravame il fatto di non essere il responsabile dell’abuso e la circostanza che la rinnovazione dei procedimenti sanzionatori a suo carico fosse illegittima in quanto il tempo trascorso aveva fatto in lui generare un legittimo affidamento circa la liceità della veranda.

In ordine al primo profilo il Consiglio di Stato ribadisce con forza un principio consolidato in virtù del quale il soggetto passivo dell'ordine di demolizione è individuato nel soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso, ossia il proprietario anche se non responsabile in via diretta”. E quindi, anche nel caso di nuovo proprietario, la p.a. è sempre legittimata a rinnovare il procedimento atteso che il fine ultimo è quello del ripristino della legalità violata e che quindi l’esito finale del procedimento non poteva essere diverso. Trattandosi poi di un procedimento a carattere vincolato, non assume rilievo n’è la circostanza del lasso temporale, né il fatto che la p.a. fosse tenuta alla comunicazione di avvio del procedimento.

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di Vincenzo Lamberti

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