Vincere la sfida di Mifid II


Nuove opportunità per gli investitori all’insegna di una maggior tutela e trasparenza dei costi
Vincere la sfida di Mifid II
A partire dal 3 gennaio scorso è entrato in vigore il Decreto legislativo 03/08/2017 n.129, ovvero la cosiddetta MIFID II (Market in Financial Instrument Directive). Si tratta di una nuova Direttiva che regolamenta i mercati finanziari e rappresenta un’evoluzione della prima Direttiva MIFID I del 2007, allo scopo di aumentare la tutela dell’investitore e incentivare la trasparenza delle operazioni nei mercati finanziari da parte dei consulenti finanziari. Un’esigenza emersa ancor più urgentemente dopo gli ultimi scandali che hanno coinvolto diverse banche italiane.
E’ una direttiva che introduce modifiche di impatto nei confronti degli intermediari finanziari (banche, SGR, SIM, etc.) e amplifica la tutela e i controlli disciplinati dal MIDIF I. Infatti, la nuova MIFID II è stata estesa anche agli strumenti finanziari non regolamentati (finora esclusi).

Le società e i professionisti soggetti al MIFID II sono:
· Banche di investimento
· SGR tradizionali (Società di Gestione del risparmio), immobiliari e speculative
· SIM (Società di investimento mobiliare), Broker e Dealer
· Gestori di mercati regolamentati
· Banche e società che forniscono servizi di consulenza e gestione di patrimoni
· Energy & Commodity player

I PUNTI CHIAVE:

Maggiore trasparenza sui costi
Già l’attuale regolamentazione prevede che i costi dei servizi/prodotti finanziari vengano dichiarati al risparmiatore. Secondo la nuova disciplina, la comunicazione da fornire al cliente deve includere le informazioni relative, tra l’altro, ai costi e oneri connessi, comprese le informazioni relative sia ai servizi d’investimento che ai servizi accessori, al costo dell’eventuale consulenza e dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente, nonché le modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti a terzi.
Tali informazioni devono essere presentate in forma aggregata e con periodicità regolare - comunque almeno annuale. L’obiettivo che il legislatore si prefigge con questa norma è quello di aiutare l’investitore a comprendere meglio quale sia l’impatto dei costi sul rendimento degli investimenti.

Maggiore informazione all’investitore, classificazione della clientela e valutazione di adeguatezza
I consulenti finanziari devono fornire all’investitore maggiori informazioni in merito agli strumenti finanziari, le società emittenti, le opportunità e i rischi. Inoltre, l’intermediario finanziario ha il dovere di proporre strumenti in linea con la propensione al rischio del cliente, tenendo conto di una sufficiente diversificazione del portafoglio titoli (azioni, obbligazioni, fondi comuni e Sicav, gestioni patrimoniali, ecc...) e delle società emittenti. Infatti, la Mifid II prevede che l’intermediario finanziario debba proporre strumenti adeguati con la tipologia e le esigenze del cliente.
Vengono introdotti nuovi "driver" di valutazione dell’adeguatezza per il cliente, quali la tolleranza al rischio, la capacità di sostenere perdite, la comparazione con prodotti equivalenti su costi e complessità, l’analisi di costi/benefici.
Una novità significativa riguarda una maggiore indagine sul profilo del cliente soprattutto nella ricerca dell’analisi dei suoi bisogni.
Si tratta di un’importante novità: si passa da un processo di idoneità degli investimenti legato all’adeguatezza degli stessi al singolo cliente, a una valutazione dove si fa invece riferimento all’idoneità del processo di selezione dei prodotti e del processo distributivo nei confronti di target di mercato pre-identificati.

Scelta tra consulenza indipendente, dipendente o ibrida
La MIFID II introduce quali soggetti professionali del mercato i "consulenti finanziari autonomi". Questi soggetti si affiancano agli intermediari che utilizzano i propri dipendenti (iscritti o meno all’albo unico dei consulenti finanziari) e ai loro agenti o mandatari. Riguardo a questo punto , l’impresa di investimento, in tempo utile prima della prestazione delle consulenza, deve informare il cliente se la consulenza è fornita su base indipendente o meno.

Governance di prodotto
Vengono introdotti una serie di requisiti organizzativi a cui si devono attenere sia i produttori che i distributori di strumenti finanziari.
I prodotti devono essere disegnati e circoscritti in relazione ad un target ben preciso per esigenze, disposizione al rischio, capacità e competenze finanziarie del cliente.
I produttori dovranno quindi specificare in misura chiara il mercato target a cui il prodotto si rivolge. I distributori sono chiamati a comprendere le caratteristiche dei prodotti di investimento da loro offerti utilizzando le informazioni ricevute dai produttori e identificare un mercato target di clienti ai quali tali prodotti potranno essere proposti.
Inoltre, è previsto il monitoraggio dell’adeguatezza del prodotto rispetto al segmento di clientela identificato per tutta la durata di vita del prodotto stesso.

Codice Lei
Viene introdotto l’obbligo per le persone giuridiche del codice LEI (Legal Entity Identifier), che è un codice alfanumerico di 20 caratteri indispensabile per eseguire qualsiasi transazione finanziaria.

Certificazione delle competenze
Con l’entrata in vigore della direttiva, potranno svolgere il servizio di consulenza alla clientela in materia di investimento solo risorse che abbiano determinati requisiti di conoscenza, attestati dal titolo di studio conseguito, dal percorso formativo seguito e dall’esperienza maturata. Il personale privo delle qualifiche idonee e/o dell’esperienza adeguata, potrà operare unicamente sotto la supervisione e la responsabilità di un membro del personale che possieda una qualifica idonea.
Infatti, per operare sui mercati finanziaria sono necessari:
- il diploma di laurea o, in alternativa, un diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, integrato da un ulteriore titolo o abilitazione che preveda il superamento di uno specifico esame
- l'iscrizione all'Albo di categoria dopo aver conseguito i titoli sopra elencati e dopo aver effettuato almeno 12 mesi di esperienza lavorativa di consulenza finanziaria

Incentivi
Le imprese non potranno prevedere meccanismi di remunerazione che potrebbero spingere gli operatori a raccomandare determinati strumenti finanziari piuttosto che quelli più aderenti alle esigenze dei clienti.

Se, in passato, era il prodotto finanziario il valore aggiunto da collocare ai risparmiatori, adesso vige un approccio sempre più incentrato sull’analisi dei bisogni dell’investitore e all’individuazione delle soluzioni d’investimento più adeguate per raggiungere determinati obiettivi.

La Mifid 2 non rappresenta quindi solo un’ulteriore burocrazia, ma un’opportunità dagli effetti positivi per gli investitori e per i consulenti finanziari, all’insegna della trasparenza e di una maggiore personalizzazione del risparmio.

Rimango naturalmente a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Barbara Schiro
BANCA GENERALI PRIVATE S.p.a.
Wealth Manager
Via Rodolfi Mansueto 2/A
43122 PARMA

Cell. 338 3091612
Mail: barbara.schiro@bancagenerali.it
www.consulente.bancagenerali.it/barbara.schiro

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di Dott.ssa Barbara Schiro

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