Vincoli paesaggistici, compatibilità paesaggistica


I vincoli paesaggistici sono disciplinati dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio e successive mod.
Vincoli paesaggistici, compatibilità paesaggistica
I vincoli paesaggistici sono disciplinati dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio e successive modificazioni ed integrazioni.
Le disposizioni del Codice che regolamentano i vincoli paesaggistici sono l’art. 136 e l’art. 142.

L’art. 136 individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico da assoggettare a vincolo paesaggistico con apposito provvedimento amministrativo (lett. a) e b) "cose immobili", "ville e giardini", "parchi", ecc., c.d. "bellezze individue", nonché lett. c) e d) "complessi di cose immobili", "bellezze panoramiche", ecc., c.d. "bellezze d’insieme").

L’art. 142 individua le aree tutelate per legge ed aventi interesse paesaggistico di per sé, quali "territori costieri" marini e lacustri, "fiumi e corsi d’acqua", "parchi e riserve naturali", "territori coperti da boschi e foreste", "rilievi alpini e appeninici", ecc.

Gli interventi edilizi da realizzare in zone sottoposte a vincolo paesaggistico devono essere preceduti dall’acquisizione della relativa autorizzazione paesaggistica che è atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli abilitativi edilizi.

Sono esclusi gli interventi di cui all’art. 149 dello stesso D.lgs n. 42 del 22.01.2004 ovvero:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall' art. 142 comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Sono previste due tipologie di autorizzazione paesaggistica a seconda del tipo di intervento e della zona in cui esso si realizza: l’autorizzazione paesaggistica ordinaria e l’autorizzazione paesaggistica semplificata.

L’autorizzazione paesaggistica semplificata:
a) è stata introdotta dal DPR n. 139 del 9 luglio 2010, in vigore dal 10 settembre 2010
b) prevede la procedura disciplinata dal DPR 139/2010; è prevista per interventi di lieve entità, elencati nell’allegato I del medesimo DPR 139/2010; è immediatamente efficace; ha validità di cinque anni;
L’autorizzazione paesaggistica ordinaria:
a) prevede la procedura disciplinata dall’art. 146 del D. Lgs 42/2004; viene presentata per tutti i tipi di interventi ove non sia possibile richiedere l’autorizzazione semplificata;
b) prevede l’attestazione di conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia redatta da un tecnico abilitato;
c) è immediatamente efficace (come stabilito dalle modifiche all’art. 146 del D.lgs 42/2004 introdotte dalla L. n. 106 del 12.07.2011);
d) ha validità di cinque anni.

Il citato D.lgs 42/2004, all’art. 146, comma 4, ha stabilito il divieto di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi di trasformazione degli immobili o delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico.
Il divieto in parola si riferisce anche alla certificazione di assenza di danno ambientale in quanto atto equipollente all’autorizzazione paesaggistica in sanatoria.
Sebbene l'art. 167, comma 1 preveda l’obbligo della rimessione in pristino per "opere" eseguite in assenza/difformità da autorizzazione paesaggistica, è tuttavia previsto (art. 167, comma 4) che possa essere accertata la compatibilità paesaggistica èsclusivamente nei seguenti casi:
1) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
2) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
3) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

L'iter per l’accertamento (cfr. art. 167, comma 5) prevede che, su specifica istanza del richiedente, o d’ufficio, l’autorità competente (la stessa titolare della competenza al rilascio di autorizzazione paesaggistica) si determini entro 180 giorni acquisendo:
1) il parere della Commissione Paesaggio
2) il parere vincolante della Soprintendenza (reso entro 90 giorni perentori).

La procedura può concludersi, nell'ipotesi di accertamento favorevole, con l'applicazione di una sanzione pari al maggiore importo tra danno arrecato e profitto conseguito, ovvero, nel caso di accertamento negativo, con l'ordine di rimessione in pristino.
Va fatto rilevare che l’accertamento di compatibilità paesaggistica non fa venir meno l’obbligo da parte della P.A. competente di irrogare le sanzioni amministrative di cui al citato art. 167, subordinando l'accertamento di compatibilità paesaggistica all’esecuzione di opere di ripristino ambientale.
L'accertamento di compatibilità paesaggistica va successivamente inviato all’autorità giudiziaria competente che deciderà se dichiarare o meno estinto il reato penale. La S.C. ha invero fatto rilevare che:"In materia paesaggistica, la deroga al principio generale per il quale l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, fissata dall'art. 146, comma dodicesimo, D.Lgs. n. 42 del 2004, è limitata agli interventi minori individuati dall'art. 181, comma primo ter, del citato D.Lgs. n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 36, L. 15 dicembre 2004 n. 308, soltanto per i quali, ferme restando le sanzioni amministrative di cui all'art. 167, non si applicano le sanzioni penali di cui al comma primo del medesimo art. 181 (cfr., Cass., Sez. III, Sent. n. 15053 del 23-01-2007).

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di Avv. Alfonso Emiliano Buonaiuto

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