Vincolo di destinazione: mettere i beni al sicuro
Il “Vincolo di destinazione” prevede un’ulteriore eccezione al principio in base al quale il debitore risponde alle obblgazioni con beni propri
Il "Vincolo di destinazione" è stato introdotto in tempi relativamente recenti (2006, art. 2645 ter c.c.) e prevede un’ulteriore eccezione al principio di responsabilità patrimoniale generica (in base alla quale, di norma, il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i propri beni, presenti e futuri).
E’ in tal modo possibile destinare determinati asset (per un periodo massimo di novant’anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria) alla realizzazione di specifici scopi, gravando gli stessi con apposito vincolo, cui dare apposita pubblicità.
E’ il caso di affermare con sicurezza che in tal modo si attua un pieno effetto segregativo su tali beni (e sui loro frutti), che divengono così pignorabili solamente per debiti contratti per il fine di destinazione.
Il regime di impignorabilità accomuna l’istituto a quello del fondo patrimoniale, dal quale però il vincolo di destinazione differisce per la sua maggiore "ampiezza", sia sotto il profilo degli scopi perseguibili, che sotto quello del novero dei beneficiari; che, ancora, in relazione all’oggetto (ovverosia alla tipologia di beni conferibili).
Qui gli scopi possono essere i più vari, purchè "meritevoli di tutela" (cioè riferibili a beni giuridici già provvisti di una qualche forma di protezione da parte dell’ordinamento) e non esclusivamente riferibili al disponente.
Si evince dunque che il Beneficiario potrà essere qualsivoglia persona fisica od ente: sarà così possibile tutelare, ad esempio, il partner non coniugato, la c.d. "famiglia di fatto", associazioni e fondazioni che svolgano attività di beneficenza, ed altro.
Lo scopo perseguito, per essere "meritevole", dovrà essere prevalente rispetto agli interessi sacrificati dei creditori del disponente estranei al vincolo (astrattamente pregiudicati dalla diminuzione della propria garanzia patrimoniale).
Fondamentale diventa dunque il seguente concetto: diversamente dal fondo patrimoniale, nel quale possono essere conferiti solo beni immobili o mobili registrati, qui possono essere conferiti anche beni mobili non registrati, purchè sia possibile darne apposita pubblicità (e quindi, tra di essi, il denaro, i crediti, le azioni e, secondo la dottrina maggioritaria, anche le quote di S.r.l.).
La segregazione patrimoniale
La segregazione patrimoniale si perfeziona con l’apposizione del vincolo; al fine, tuttavia, di provvedere alla tutela concreta degli interessi dei beneficiari e’ opportuno prevedere, tramite appositi negozi fiduciari, la figura di un terzo il quale dia (quantomeno successivamente alla morte del disponente) attuazione allo scopo e disponga dei beni quando il vincolo sarà cessato.
E’ in tal modo possibile destinare determinati asset (per un periodo massimo di novant’anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria) alla realizzazione di specifici scopi, gravando gli stessi con apposito vincolo, cui dare apposita pubblicità.
E’ il caso di affermare con sicurezza che in tal modo si attua un pieno effetto segregativo su tali beni (e sui loro frutti), che divengono così pignorabili solamente per debiti contratti per il fine di destinazione.
Il regime di impignorabilità accomuna l’istituto a quello del fondo patrimoniale, dal quale però il vincolo di destinazione differisce per la sua maggiore "ampiezza", sia sotto il profilo degli scopi perseguibili, che sotto quello del novero dei beneficiari; che, ancora, in relazione all’oggetto (ovverosia alla tipologia di beni conferibili).
Qui gli scopi possono essere i più vari, purchè "meritevoli di tutela" (cioè riferibili a beni giuridici già provvisti di una qualche forma di protezione da parte dell’ordinamento) e non esclusivamente riferibili al disponente.
Si evince dunque che il Beneficiario potrà essere qualsivoglia persona fisica od ente: sarà così possibile tutelare, ad esempio, il partner non coniugato, la c.d. "famiglia di fatto", associazioni e fondazioni che svolgano attività di beneficenza, ed altro.
Lo scopo perseguito, per essere "meritevole", dovrà essere prevalente rispetto agli interessi sacrificati dei creditori del disponente estranei al vincolo (astrattamente pregiudicati dalla diminuzione della propria garanzia patrimoniale).
Fondamentale diventa dunque il seguente concetto: diversamente dal fondo patrimoniale, nel quale possono essere conferiti solo beni immobili o mobili registrati, qui possono essere conferiti anche beni mobili non registrati, purchè sia possibile darne apposita pubblicità (e quindi, tra di essi, il denaro, i crediti, le azioni e, secondo la dottrina maggioritaria, anche le quote di S.r.l.).
La segregazione patrimoniale
La segregazione patrimoniale si perfeziona con l’apposizione del vincolo; al fine, tuttavia, di provvedere alla tutela concreta degli interessi dei beneficiari e’ opportuno prevedere, tramite appositi negozi fiduciari, la figura di un terzo il quale dia (quantomeno successivamente alla morte del disponente) attuazione allo scopo e disponga dei beni quando il vincolo sarà cessato.
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