Vincolo paesaggistico e autorizzazione della Soprintendenza


L'avvenuta edificazione di un’area o il suo degrado non costituiscono ragione sufficiente per escludere l’imposizione di un vincolo paesaggistico
Vincolo paesaggistico e autorizzazione della Soprintendenza

Con sentenza n. 2547 del 6 aprile 2022, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha ribadito alcuni fondamentali principi in tema di autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza.

In termini generali, vale anzitutto il principio per cui l’avvenuta edificazione di un’area o il suo degrado non costituiscono ragione sufficiente per escludere l’imposizione di un vincolo e, a maggiore ragione, il giudizio di incompatibilità di un intervento con il vincolo esistente, che in sintesi va a limitare i danni ulteriori e a proteggere quanto rimasto dell’originario valore paesaggistico (Cons. Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2011, n. 3644).

Del resto, più volte i giudizi amministrativi hanno ritenuto che gli organi preposti alla tutela dei vincoli paesaggistici o archeologici debbano valutare come “salvare il salvabile” (Cons. Stato, sez. IV, 22 novembre 2018, n. 6600; Cons. Stato, sez. VI, 19 giugno 2018, n. 3773; Cons. Stato, sez. VI, 26 giugno 2017, n. 3118), trattandosi incontestabilmente di un bene di incommensurabile valore (Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2021, n. 3067).

Il titolare di un interesse “pretensivo” deve fornire elementi di giudizio tali che, per l’effetto conformativo della sentenza, il rinnovo del procedimento lasci sperare ragionevolmente in un esito favorevole del medesimo (Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2021, n. 6416; Cons. Stato, sez. VI,  30 giugno 2021, n. 4939).

Il parere della Soprintendenza, previsto dal sistema autorizzatorio paesaggistico, si configura nell’attuale assetto normativo come un atto a contenuto decisorio, attraverso il quale il Soprintendente deve esprimere un giudizio di natura tecnico discrezionale sulla conformità dell’intervento con le previsioni del piano paesaggistico; inoltre, richiedendo l’applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori specifici, come quelli della storia, dell’arte e dell’architettura, la stessa valutazione si connota in termini di ampia discrezionalità (Cons. Stato, sez. IV, 5 maggio 2020, n. 2847).

L’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza, hanno concluso i giudici amministrativi, è espressione di una valutazione che attiene al merito amministrativo, mentre i poteri sindacatori attribuiti al giudice amministrativo permangono di mera legittimità, con la conseguenza che il parere della soprintendenza può essere censurato soltanto nel caso in cui la decisione amministrativa sia stata incoerente, irragionevole o frutto di errore tecnico, incoerenza e irragionevolezza (Cons. Stato, sez. VI, 15 maggio 2017, n. 2262).

A cura di Avv. Andrea de Bonis - Studio Legale de Bonis - Partner 24 Ore Avvocati - www.studiolegaledirittoamministrativo.com

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