Violazioni del Codice della Strada
Obbligo di comunicazione dei dati del conducente. Sanzione
Con la sentenza n. 24233 del 29/11/2016 la Corte di Cassazione ha affermato, ribadendo
un principio espresso già nel 2005, che in relazione alle infrazioni del Codice della Stradal’art. 180, comma 8, D.Lg. 30/4/1992 n. 285 mira a sanzionare "l’omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all’autorità amministrativa al fine di consentire di effettuare i necessari e previsti accertamenti per l’espletamento dei servizi di polizia stradale".
L’obbligo di comunicazione dei dati del conducente da parte del proprietario è dunque un
obbligo a sé, sanzionato autonomamente.
Di conseguenza, "non può essere sospeso o eliminato né dall’eventuale ricorso avverso la violazione principale né dall’eventuale pagamento della multa correlata alla violazione del CdS presupposta".
un principio espresso già nel 2005, che in relazione alle infrazioni del Codice della Stradal’art. 180, comma 8, D.Lg. 30/4/1992 n. 285 mira a sanzionare "l’omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all’autorità amministrativa al fine di consentire di effettuare i necessari e previsti accertamenti per l’espletamento dei servizi di polizia stradale".
L’obbligo di comunicazione dei dati del conducente da parte del proprietario è dunque un
obbligo a sé, sanzionato autonomamente.
Di conseguenza, "non può essere sospeso o eliminato né dall’eventuale ricorso avverso la violazione principale né dall’eventuale pagamento della multa correlata alla violazione del CdS presupposta".
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