Violenza domestica e Mediazione familiare (2^ parte)
Dopo aver letto il mio precedente articolo “Violenza domestica e Mediazione familiare (1^ parte)”, vediamo ora le varie tipologie di violenza domestica.
Violenza fisica
La violenza fisica comprende qualsiasi azione che possa far male o spaventare una persona. Consiste nel picchiare, schiaffeggiare, dare pugni e calci, bastonate, morsi, strattonamenti per un braccio, torsione di braccia, tirate di capelli, spinte, lancio di oggetti, apporre le mani intorno al collo, colpire o cercare di colpire con un oggetto, contusioni, ecchimosi, ematomi o lividi, escoriazioni (abrasioni), ferite (tagli) da armi contundenti e/o da fuoco, fratture, bruciature di sigarette o ustioni più gravi, fino a menomazioni permanenti (perdita occhio o di un arto……). Sono comprese anche le pratiche tradizionali che recano danno alle donne: mutilazione dei genitali femminili e l’ereditabilità della moglie (la pratica di trasmettere in eredità la vedova e tutte le sue proprietà al fratello del marito deceduto). Nella legislazione italiana possono fare riferimento a una serie di reati quali: percosse, lesioni personali, reato di maltrattamenti in famiglia, omicidio colposo e volontario.
Violenza psicologica
La violenza psicologica è difficile da riconoscere dalle donne che la subiscono poiché certi comportamenti all’interno della coppia vengono definiti come “incompatibilità di carattere” e “il non andare d’accordo”.
Essa comprende: insulti e umiliazioni continue, intimidazioni e minacce di morte, ricatti, costrizioni, segregazione in casa, isolamento della rete familiare e amicale, distruzione di oggetti di casa o di proprietà della donna; minacce di allontanamento dei figli, abbandono, svalutazioni come donna e come madre, violenza verbale, tra le forme di controllo compaiono l’imposizione da parte del partner di come vestirsi o pettinarsi e la sorveglianza ossessiva (l’essere seguite e spiate), il dare ordine e il far sentire in colpa. Nella legislazione italiana possono farvi riferimento una serie di reati quali la minaccia, la violenza privata, l’aborto di donna non consenziente, lo stato d’incapacità procurato mediante violenza, la violazione di domicilio, il sequestro di persona, l’abbandono di persona minore o incapace.
Violenza economica
Tra le forme di violenza economica, sono evidenziati l’impedimento di conoscere il reddito familiare, di avere una carta di credito o un bancomat, di usare il proprio denaro e il costante controllo su quanto e come si spende. Si includono anche le privazione del cibo, delle esigenze di base, dell’accesso all’assistenza sanitaria, all’occupazione e all’istruzione. Possono farvi riferimento, una serie di reati quali violazione degli obblighi di assistenza familiare, sottrazione all’obbligo della corresponsione dell’assegno divorzile, violazione degli obblighi di assistenza familiare, danneggiamento, appropriazione indebita, estorsione.
Violenza sessuale
Consiste in comportamenti a sfondo sessuale e in ogni forma di sessualità attiva e passiva imposte contro la volontà della donna (minacce o costrizioni), come per esempio ogni costrizione al sesso (anche con terzi o per soldi), ogni forma di denigrazione sessuale sino allo stupro. L’intera normativa in materia di reati sessuali è stata modificata ad opera della l. n. 66/1996. A seguito di questa legge sono ricompresi nella fattispecie della violenza sessuale e, dunque, nei reati contro la persona non solo gli atti di congiunzione carnale, ma anche gli atti di libidine.
Lo Stalking
Esso comprende persecuzioni, molestie, maltrattamenti, minacce, pedinamenti, telefonate o attenzioni indesiderate, diffamazioni. La legge 23 aprile 2009 e codice penale, 612bis sullo stalking ha colmato un importante vuoto legislativo, regolando gli atti persecutori di cui sono vittime uomini e donne. Le azioni devono essere sistematiche, continuative, devono cioè ripetersi nel tempo; deve esserci un esercizio di potere e controllo sulla vittima; deve crearsi nella persona perseguita uno stato d’ansia e impotenza (paura motivata per la propria sicurezza, per la sicurezza dei familiari o di altri che sono associati alla vittima da una relazione affettiva); deve essere pregiudicata fortemente la libertà e autonomia al punto di condizionarne le abitudini. Questi comportamenti vengono messi in atto molto spesso dopo un’eventuale separazione tra la donna e il partner. La legge anti-stalking punisce il reato penale con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Bibliografia:
• Convenzione di Istanbul del Consiglio d’ Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, art. 3 lett. a.
• La violenza domestica contro le donne e le bambine, Unicef, N°6-giugno2000, innocenti digest.
• Il numero delle vittime e le forme della violenza, ISTAT.IT-VIOLENZA SULLE DONNE
• Anna Santi, L’uomo maltrattante. Dalla violenza domestica agli interventi per il cambiamento, in tesi di laurea.
• Silvia Corti, “Giustizia riparativa e violenza domestica in Italia: Quali prospettive applicative?”, in dir. Penale contemporaneo, fascicolo 9/2018, pag. 5 e 6.v
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