Assicurazione per le casalinghe: come funziona?


E’ obbligatoria per chi ha tra i 18 e i 65 anni e si occupa a tempo pieno della casa. Quali sono gli obblighi e i diritti nei confronti dell’INAIL?
Assicurazione per le casalinghe: come funziona?

Con la Legge del 3 dicembre del 1999 n.493 (poi integrata e modificata dal Decreto Ministeriale 31/01/2006 e dalla Legge del 27/12/2006 n.296) è stato sancito l’obbligo di un’assicurazione contro gli infortuni domestici per chi, tra i 18 e i 65 anni, indifferentemente per uomini o donne, si occupa a tempo pieno, gratuitamente e in via esclusiva della propria casa. Il premio dell’assicurazione è basso: sono soltanto 12,91 euro all’anno da pagare entro il 31 gennaio recandosi in Posta o direttamente online sul sito dell’INAIL. Inoltre, per i non abbienti, è lo Stato a pagare, basta presentare un’autocertificazione all’INAIL.

Per ottenere l’esonero è necessario rispettare due condizioni: avere un reddito lordo personale inferiore ai 4.648,11 annui e avere un reddito complessivo familiare inferiore ai 9.296,22 euro lordi all’anno.

Oltre a garantire una tutela alle casalinghe o ai casalinghi, la legge del 3 dicembre del 1999 n.493 riconosce ufficialmente e per la prima volta il contributo sociale ed economico di chi dedica il proprio tempo alle faccende domestiche e al nucleo familiare. Il lavoro domestico, infatti, viene definito come un’attività svolta da uno o più soggetti nell’abitazione dove dimora il nucleo familiare; quest’ultimo è composto da un insieme di persone accomunate da legami affettivi e residenti nella stessa casa (il nucleo familiare può essere, quindi, composto anche dalle coppie di fatto o da un singolo individuo).

L’assicurazione obbligatoria tutela esclusivamente in caso di infortunio avvenuto in casa (comprese le pertinenze e le parti comuni condominiali) e nell’ambito di attività domestiche, comprese quelle di piccola manutenzione idraulica o elettrica che rientrano nel comune "fai da te". L’assicurazione vale anche durante i soggiorni estivi, se si dimora in case prese in affitto. Si ha diritto al risarcimento soltanto se, a causa dell’incidente domestico, si riporta un danno permanente pari o superiore al 27% (la percentuale è un po’ più alta - pari al 33% - per gli incidenti avvenuti prima del 31 dicembre 2006). A partire dal 17 maggio 2006, inoltre, è previsto il risarcimento ai familiari anche nel caso estremo di morte. Non danno diritto ad alcun risarcimento gli infortuni che procurano invalidità temporanee o permanenti, ma inferiori al 27% (o inferiori al 33% se avvenuti prima del 31 dicembre 2006). Inoltre, non sono coperti i danni riportati fuori dall’Italia e se provocati da un evento estraneo al lavoro domestico.

Nel caso di infortunio permanente superiore al 27% (o del 33% se precedente al 2007), si ha diritto a una rendita vitalizia mensile, che oscilla dai 166,79 euro al mese (per percentuali di invalidità pari al 27%) ai 1.158,32 euro mensili per invalidità pari al 100%. La rendita è esente da oneri fiscali, quindi, non va considerata come base imponibile in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso peggiore, quello di decesso dell’assicurato, a partire da 17 maggio 2006 è previsto che la rendita venga corrisposta agli eredi aventi diritto, calcolata ed erogata alle stesse condizioni dell’infortunio domestico.

Cosa occorre fare per ottenere la rendita vitalizia in caso di infortunio domestico? Occorre presentare una domanda all’INAIL (allegando la certificazione medica e la descrizione dei fatti), il quale ha 120 giorni di tempo per accertare l’invalidità. Nel caso l’INAIL rigettasse la domanda, l’assicurato può presentare ricorso entro 90 giorni, tramite lettera raccomandata con avviso di ritorno, presso il Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale per l’assicurazione contro gli infortuni domestici. A fronte di un nuovo giudizio negativo o se, trascorsi 120 giorni dalla presentazione del ricorso il Comitato non si è pronunciato, l’assicurato potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria.

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