Bonus edicole, confermato anche per il 2021 e 2022 ma non per tutti


La Legge di Bilancio 2021 conferma il bonus edicole di 2 mila euro per le attività esclusive e per alcuni distributori dei rivenditori
Bonus edicole, confermato anche per il 2021 e 2022 ma non per tutti

La legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha introdotto per la prima volta e limitatamente per il biennio 2019-2020 il bonus edicole. Ora la Legge di Bilancio 2021 ha confermato anche per i prossimi due anni la stessa agevolazione, seppur con qualche modifica.

Nella versione precedente, infatti, erano stati inizialmente indicati come beneficiari le edicole e i rivenditori al dettaglio che svolgono l’attività esclusiva di vendita di quotidiani, riviste e periodici e altre attività non esclusive di distribuzione di stampa soltanto, però, se nel Comune di riferimento non ci sono altre edicole o punti vendita di quotidiani, riviste e periodici.

La successiva Legge di Bilancio 2020 aveva previsto un allargamento della platea dei beneficiari inglobando anche le attività non esclusive di distribuzione di stampa, indipendentemente dal fatto che ci fosse o meno un altro punto vendita nello stesso Comune.  Di contro, però, aveva previsto un canale privilegiato per le attività di vendita esclusiva di giornali e riviste presso le edicole. Infatti, il comma 393 dell’art.1 della Legge di Bilancio 2020 recita: “Per l’anno 2020 (…) è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi (…) anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. L’agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici”.

Nella nuova versione del bonus edicole, quella presente nella nuova Manovra 2021, non si fa più cenno alle attività non esclusive di distribuzione di stampa, ma solo di:

•    attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;

•    imprese di distribuzione della stampa che riforniscono le edicole (ma con limitazioni).

A proposito del secondo punto, va sottolineato che non tutti possono usufruire dell’agevolazione poiché possono ottenere il bonus solo le “…imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita…” (art. 1, comma 609, Legge di Bilancio 2021).

Le risorse stanziate per il bonus sono pari al massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

L’ammontare massimo del credito di imposta di cui possono beneficiare le edicole e i rivenditori di quotidiani, riviste e periodici è di 2 mila euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il sostegno economico è utilizzabile tramite un credito d'imposta da portare in compensazione degli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap (cioè il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e TARI, oltre che dei canoni eventuali di locazione.

Ribadiamo, dunque, infine che il bonus è usufruibile esclusivamente in compensazione dei debiti attraverso il modulo F24.

Infine, va anche sottolineato che il bonus edicole si aggiunge all’ulteriore contributo una tantum per il 2021 destinato alle edicole, come sostegno per gli oneri ulteriori dovuti alla pandemia Covid-19.

 

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