Risarcimento danni da lesioni micropermanenti e macropermanenti


Ecco come viene quantificato il risarcimento danni in caso di lesioni permanenti o temporanee derivanti da incidenti stradali
Risarcimento danni da lesioni micropermanenti e macropermanenti

 

Il risarcimento danni da lesioni micropermanenti e macropermanenti è disciplinato dal Codice delle Assicurazioni private agli art. 138 e 139 che stabiliscono quando e come quantificare l’indennizzo dovuto a danni derivati da incidenti stradali.

Preliminarmente, va detto che i citati articoli sono stati recentemente novellati con la cosiddetta Legge Concorrenza (Legge 124 del 4 agosto 2017) che introduceva pure l’esigenza di una tabella unica nazionale per quantificare i danni da macropermanenti che, però, non è stata ancora emanata.

Inoltre, ricordiamo che il danno quantificato sulla base delle micropermanenti e macropermanenti è il danno biologico, ovvero un danno non patrimoniale che si riferisce ai danni legati alla sfera psico-fisica della persona, ben di diversi dai danni di natura patrimoniale (come ad esempio, la distruzione dell’automobile).

Il risarcimento patrimoniale, infatti, è immediatamente quantificabile e dipende dai danni subiti (il cosiddetto danno emergente) e/o dal mancato guadagno (cosiddetto lucro cessante).

Vediamo allora qual è lo stato dell’arte a fronte delle modifiche della Legge concorrenza e come vengono quantificati i danni.

 

 


 
Lesioni micropermanenti e macropermanenti: cosa sono?

Le lesioni micropermanenti e macropermanenti sono menomazioni temporanee o permanenti all’integrità psico-fisica della persona, suscettibili di accertamento medico-legali, causate da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti.

A fronte di diagnosi medica risultante da “accertamento clinico strumentale obiettivo”, si ha diritto al risarcimento per danno biologico definito dal comma 2 dell’art. 139 come “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.

La differenza tra micropermanenti e macropermanenti è la gravità delle lesioni riportate:

•    Le micropermanenti sono lesioni di lieve entità che cagionano un danno biologico fino a 9 punti percentuali di invalidità;

•    Le macropermanenti sono lesioni di non lieve entità che cagionano un danno biologico da 10 a 100 punti percentuali di invalidità.

 

 

Calcolo danno biologico micropermanenti: lesioni permanenti

A differenza delle macropermanenti, le micropermanenti sono quantificate grazie a parametri stabiliti dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni private.

Il danno è calcolato in base ai punti percentuali di invalidità accertata in misura crescente moltiplicato per il relativo coefficiente moltiplicatore, come da tabella seguente:

 

 

L’importo così determinato viene decurtato dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno di età.

Il valore attualmente assegnato al primo punto percentuale di invalidità è pari a 814,27 euro (fino all’undicesimo anno di età, poi viene decurtato dello 0,5% per ogni anno aggiuntivo di età).

 

 

Calcolo danno biologico micropermanenti: lesioni temporanee

Per quanto riguarda le lesioni lievi temporanee il danno biologico è liquidato con un importo base di 47,49 euro per ogni giorno di inabilità assoluta; se l’inabilità temporanea è inferiore al 100%, l’importo base viene moltiplicato per il valore percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

Ad esempio, se viene riconosciuta un’indennità temporanea dell’80%, la somma indennizzabile è pari a 37,99 euro al giorno (47,49 euro x 80%).

 

 

Riconoscimento delle micropermanenti

La citata Legge concorrenza ha novellato l’art. 139 ponendo una stretta sul riconoscimento delle micropermanenti.

Infatti, nella nuova versione del dispositivo si legge: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

Ciò significa che la lesione deve essere accertata necessariamente attraverso strumentazioni diagnostiche, come la radiografia o tac, e non è ammessa la diagnosi basata su indagini cliniche, ovvero quelle risultanti dall’analisi e osservazione dei sintomi da parte del medico senza che la patologia sia accertata con un esame diagnostico. Il caso classico è il colpo di frusta o i disagi psicologici come il disturbo post traumatico.

La novità, se da una parte riduce i casi di microlesioni fittizie a danno delle assicurazioni, dall’altra crea una discriminazione verso coloro che non hanno modo di provare con strumentazioni diagnostiche il danno biologico subito (soprattutto sull’integrità psicologia).

A fare da contraltare a tale stretta, però, è il comma 3 dell’art. 139 in cui si stabilisce che se “la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”, l’ammontare risultante dalla tabella sopra esposta può essere aumentato dal giudice, in modo equo e motivato, fino al 20% in più.

 

 

Calcolo danno biologico macropermanenti: lesioni permanenti

L’art. 138 del Codice delle Assicurazioni private disciplina il risarcimento biologico in caso di macrolesioni.

Al comma 1, così come modificato sempre dalla Legge concorrenza, è stabilito che il calcolo del risarcimento debba basarsi su una tabella unica su tutto il territorio della Repubblica che, però, non è ancora stata emanata.

Sarebbe dovuta essere adottata con decreto del Presidente della Repubblica (previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia) entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, ma così non è stato.

La tabella, una volta emanata, dovrà indicare le menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti percentuali e il valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso. In sostanza, dovrà essere simile a quella delle micropermanenti.

Tale tabella è tanto attesa anche per evitare che il risarcimento del danno biologico da macropermanenti possa essere differente da regione a regione e da giudice a giudice.

A compensare tale mancanza normativa, vi sono varie Tabelle elaborate da diversi Tribunali italiani. Tra esse spicca la Tabella di Milano elaborata dall’ “Osservatorio sul danno alla persona” del capoluogo lombardo, che è presa come punto di riferimento per quantificare il danno biologico da macropermanenti.

Anche in questo caso, se la menomazione accertata incide in maniera rilevante su aspetti psico-fisici in maniera particolarmente intensa, il giudice può aumentare l’ammontare del risarcimento fino al 30% in più.

 

 

Calcolo danno biologico macropermanenti: lesioni temporanee

In attesa che sia emanata la Tabella unica nazionale utile a quantificare l’ammontare del danno biologico da macropermanenti, anche le lesioni temporanee di non lieve entità vengono calcolate basandosi sulle tabelle predisposte dai Tribunali italiani, prima fra tutte quella del Tribunale di Milano.

Anche in questo caso è previsto un indennizzo base giornaliero per ogni giorno di inabilità totale. Nel caso di inabilità temporanea inferiore al 100%, il danno biologico è calcolato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

 

 

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