La pertinenza


Definizione e caratteri essenziali
La pertinenza
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 817 c.c. sono da considerarsi pertinenze tutte le cose destinate in modo durevole al servizio o all'ornamento di un'altra cosa così detta principale può esistere la pertinenza di un immobile ad altro immobile, oppure la pertinenza di mobile a mobile o infine la pertinenza di mobile a immobile. Il concetto di pertinenza, sia la base della giurisprudenza prevalente che in ordine alla dottrina, va tenuto distinto dal concetto di cosa accessoria, che il legislatore considera in modo completamente diverso e autonomo e lo disciplina con apposito articolo ex art. 1477 co. 2 c.c. nel quale si fa obbligo e carico al venditore di consegnare insieme con la cosa venduta le pertinenze, e cioè per l'appunto gli accessori. La differenza tra pertinenza e cosa accessoria è che in quest'ultima non vi è il vincolo durevole di destinazione ad ornamento o servizio della cosa principale. Altri sostengono e tendono ad identificare i due concetti sostenendo che come la pertinenza è in realtà una cosa accessoria rispetto a quella principale alla stessa maniera il cosiddetto bene accessorio è pertinente alla cosa principale perchè subordinato in una relazione di complementarietà funzionale, quale strumento che tende a conservare o ad accrescere le qualità del bene stesso. Dalla pertinenza alla cosa accessoria vi è un terzo elemento che si differenzia rispetto a queste ultime due ovvero la cosa composta ad esempio un'automobile deve avere necessariamente delle ruote, così come un edificio con destinazione abitativa deve avere delle finestre ed una porta di ingresso. Sostanzialmente si afferma che nel fenomeno della pertinenza e dela cosa accessoria, a differenza della cosa composta il legame tra le cose non è materiale ma prettamente economico e giuridico, sicchè la cosa principale già funzionalmente autonoma ricava dalla pertinenza una maggiore utilità in termini economici, materiali e non necessariamente ornamentali. A tal proposito occorre specificare ex art. 817 co. 2 c.c. che la legittimazione a porre in essere la relazione di funzionalità strumentale tra la cosa principale e la pertinenza spetta al proprietario della cosa principale o al soggetto che vanta sulla cosa principale un diritto reale (es. l'usufrutto). Occorre inoltre cvhiarire l'importanza dell'articolo 818 c.c. Tale articolo stabilisce che tutti gli atti giuridici aventi ad oggetto la cosa principale comprendono in automatico anche le pertinenze, tranne nel caso in cui sia diversamente stabilito. E' comunque prevista la possibilità che venga data sorte autonoma alle pertinenze, facendole oggetto di separati atti giuridici, vicenda questa che però comporta di conseguenza il venir meno del rapporto pertinenziale. La cessazione di tale rapporto si verifica anche in caso di perimento di uno dei due beni collegati, nonchè la sopravvenuta inidoneità della pertinenza a svolgere la sua funzione.

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di Studio legale TOMASSI

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