Omesso mantenimento dei figli, non è reato se i genitori convivevano


La Cassazione afferma che non esiste la condanna poiché non esiste la legge che sancisce il reato
Omesso mantenimento dei figli, non è reato se i genitori convivevano
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2666/2017 ha affermato che l’omesso mantenimento dei figli da parte di un genitore ex convivente non può essere un fatto passibile di condanna poiché non esiste una norma nel nostro ordinamento che lo qualifica come reato.

Semplificando, se l’omesso mantenimento del figlio è compiuto da uno dei due genitori che precedentemente erano sposati, allora è reato. Ma se i genitori del minore erano soltanto conviventi, non può esserci condanna perché non esiste il relativo reato.

Infatti, l’articolo 3 della Legge 54/2006, che dispone le sanzioni in caso di violazioni degli obblighi di natura economica, rimanda all’articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 che recita: "Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'art. 570 del codice penale".

In questa norma si fa espressamente riferimento al coniuge e non anche al convivente. Dunque, ci si riferisce alla violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla separazione dei genitori coniugati, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio e non anche dalla cessazione del rapporto di convivenza.

Il caso che la Corte di Cassazione si è trovata a dirimere è stato quello di un uomo che era stato condannato per omesso mantenimento del figlio, in base al citato articolo 3 della Legge 54/2006, poiché non aveva versato all’ex convivente parte delle somme dovute e fissate dal Tribunale per i Minorenni, oltre al 50% delle spese mediche e straordinarie.

Condannato dalle sentenze di merito, l’uomo si è visto annullare senza rinvio la pena da parte degli ermellini, proprio perché l’omesso mantenimento da parte di un genitore convivente non è previsto dalla legge come reato.

Il mio studio fornisce a chi ne avesse bisogno ulteriori approfondimenti sull’argomento.

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di Avv. Marchetti Felici Giunchi Paolo

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