La rilevanza giuridica del falso


Le varie formule con le quali la legge designa le azioni che concretizzano le falsità hanno un significato assai esteso
La rilevanza giuridica del falso
La parola falso ha in genere due significati, non genuino e non veritiero. Analizzando a fondo l'analisi dei due termini si scorge che la non genuinità si riferisce alle cose e cioè monete, scritture nel loro lato formale, contrassegni, oggetti, segni esteriori, al contrario la non veridicità, e cioè il mendacio, riguarda sempre soltanto ed esclusivamente le dichiarazioni, che siano o non siano riprodotte in una scrittura.
Il Codice Penale nel delineare le varie figure criminose, quando vuole indicare la non genuinità usa il termine contraffare o alterare. Con il primo termine il Codice Penale si riferisce al fatto che l'oggetto è stato posto in essere da persona non autorizzata a farlo, mentre con la parola alterare si prende in considerazione l'ipotesi che l'oggetto pur provenendo dall'autorizzato, ha subito delle modifiche non consentite.
Non è superfluo rilevare che in tutte le ipotesi accennate poc'anzi, si ha quella che comunemente viene detta immutatio veritatis, poichè anche nei casi in cui l'oggetto è contraffatto o alterato, la genuinità e la realtà è mutata, in quanto si fa apparire una provenienza diversa, in tutto o in parte, da quella reale.
Dunque le varie formule con le quali la legge designa le azioni che concretizzano le falsità hanno un significato assai esteso. In effetti altera un documento il notaio che dopo aver rogato l'atto aggiunge una parola che gli era sfuggita e che ha un valore puramente linguistico, e persino quando corregge un errore di grammatica o di sintassi. Al contrario altera una moneta colui che appone ad un biglietto di banca la sua siglia per identificare il biglietto di banca stesso. Altresì si ravvisa l'ipotesi di falsità nel momento in cui una donna, per civetteria, dichiara di avere un'età inferiore a quella reale senza che con ciò possa sorgere alcun dubbio sulla sua reale identità, sulle sue reali generalità, potendone quindi derivare conseguenze giuridiche. Orbene in tutte queste circostanze ed in tutti questi deplorevoli accadimenti nonchè sbandamenti del comportamento civile, spesso e volentieri non hanno in alcun modo a che fare con comportamenti penalmente rilevanti e come tali vanno valutati volta per volta dall'autorità competente la quale ha come scopo precipuo quello di tutelate esclusivamente la fede pubblica e l'interesse pubblico, prendendo in considerazione la genuinità e la verdicità dei mezzi probatori.

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di Studio Legale TOMASSI

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