Maltrattamento di animali


Norme e disciplina giuridica
Maltrattamento di animali
Il reato di maltrattamento di animali è disciplinato e sanzionato dall'articolo dapprima 727 poi sostituito dall'articolo 1 legge 22 novembre 1993 n. 473 secondo il cui disposto "soggiace a pena chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti o fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura od anche abbandona animali domestici". E' altresì punito "chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali". La ratio dell'incriminazione è la duplice esigenza di tutelare il sentimento comune di pietà verso gli animali , i quali, come esseri viventi, sono capaci di soffrire e di promuovere l'educazione civile, evitando esempi di crudeltà che abituano l'uomo alla durezza e all'insensibilità per il dolore altrui. Già gli antichi avevano notato che saevitia in bruta est tirocinium crudelitas in homines.
La contravvenzione può configurarsi e manifestarsi nelle seguenti forme:
A) Incrudelire verso animali e cioè infliggere ad animali sofferenze per il solo sfogo di malvagità o anche per lucro, come da esempio colpire con dei sassi un cane innocuo, bruciare vivo un topo, abbattere nidi di uccelli ecc.
B) Sottoporre, senza alcuna necessità, gli animali a fatiche eccessive ossia a fatiche che non possono essere sopportate senza notevoli sofferenze, oppure a torture vale a dire a trattamenti che infliggono ed implicano gravissimi patimenti. Qui rientra la pessima pratica dell'accecamento degli uccelli che, seppure può essere utile all'esercizione della caccia, certamente non è necessaria. A tal proposito va visto anche il disposto dell'articolo 33 della Legge sulla caccia T.U. 5 giugno 1939, n. 1016)
C) Adoperare gli animali in lavori ivi compresi giochi o spettacoli ai quali non sono adatti per loro natura e specie ma anche per malattia o età, semprechè ne derivino per gli animali stessi gravi sofferenze senza le quali non si potrebbe parlare di maltrattamento
D) tenere gli animali in ambienti o condizioni di vita incompatibili con la loro natura
E) abbandonare animali domestici cioè abituati a vivere con l'uomo e negli ambienti stessi dell'uomo ovvero, che seppure selvatici, abbiano acquisito abitudini della cattività, essendo vissuti in ambienti protetti nell'ambito dei quali non abbiano potuto apprendere le difese, gli istinti e le cautele di sopravvivenza tipici degli animali nati e vissuti liberi
F) organizzare o partecipare a spettacoli o manifestazioni che comportino strazi o sevizie per gli animali. Tra le manifestazioni di crudeltà vanno compresi esperimenti sugli animali vivi tali da destare ribrezzo o episodi di vivisezione quand'anche siano effettuati per scopi o studi sientifici o didattici.
Per questo vanno tenute bene in evidenza le leggi speciali in materia come L. 12 giugno 1931 n. 924 e succ. mod. ed il regolamento di polizia veterinaria di cui a D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 e succ mod. Il soggetto attivo del reato può essere chiunque anche il proprietario o possessore dell'animale stesso. Vanno inoltre sottolineate le aggravanti come l'impiego di mezzi particolarmente dolorosi; l'aver cagionato la morte coi suddetti mezzi ed infine l'aver commesso fatti in relazione asll'esecizio di scommesse clandestine.

Articolo del:


di Studio legale Tomassi

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse