Impugnazione delibera e opposizione d.i.


L'invalidità della delibera dell'assemblea condominiale si contesta solo con l'impugnazione e non anche opponendosi al decreto ingiuntivo
Impugnazione delibera e opposizione d.i.
Il codice civile stabilisce le competenze dell’assemblea condominiale. Essa si riunisce almeno una volta all’anno e nomina o conferma l’amministratore, approva il preventivo delle spese per l’esercizio successivo e il rendiconto di quello concluso, provvede alle opere di manutenzione straordinaria a cui destina un apposito fondo, ratifica se necessario gli atti adottati dall’amministratore in caso di urgenza che proprio per tale motivo non sono forniti di una preventiva approvazione.
Il condomino dissenziente deve registrare a verbale la propria opposizione e qualora l’assemblea approvi ugualmente l’atto ha 30 giorni per impugnare il verbale contenente la delibera contestata.
La norma regolatrice è l’articolo 1137 del codice civile; capita molto frequentemente che le contestazioni del condominio dissenziente riguardino le spese ad esso addebitate, in questo caso la norma va letta in combinato disposto con l’articolo 63 disp. att. c.c. secondo cui: "Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo[...]".
La giurisprudenza di merito e legittimità sul punto appare consolidata in un orientamento abbastanza univoco, per cui le censure avverso le delibere dell'assemblea del condominio possono essere proposte solo nel giudizio di impugnazione della delibera ai sensi dell'art. 1137 cod. civ. per motivi di legittimità della stessa. Non è quindi sufficiente proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., allegando motivi di invalidità della delibera sulla base della quale esso è stato adottato. In tale sede, infatti, il vaglio del giudice si rivolge alla verifica della esistenza ed efficacia della delibera assembleare. Ne consegue che, se la stessa non è stata tempestivamente impugnata nei trenta giorni dalla sua adozione dal condomino dissenziente, non è più possibile contestare la validità della deliberazione avente ad oggetto l'approvazione delle spese condominiali (Cass. S.U. n. 26629 del 2009; Cass. n. 17014 del 2010; Cass. n. 17206 del 2005; nel merito da ultimo Tribunale di Roma, sentenza 23.1.2017).

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di Serena Iannicelli

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