Lavoro nero: quali sono le conseguenze?


Lavoro nero, conseguenze per il datore di lavoro e conseguenze per il lavoratore
Lavoro nero: quali sono le conseguenze?
Lavoro nero: quali sono le conseguenze per il datore di lavoro e per il lavoratore.
1. Per il datore di lavoro.
Con il d.lgs. n. 151/2015, il datore di lavoro che non dichiari i lavoratori al Servizio dell’impiego, rischia una maxi sanzione pecuniaria che può raggiungere anche i 36.000,00 euro per ogni lavoratore occupato.
La Maxi Sanzione, varia a seconda della durata del lavoro:
a) se il lavoro in nero è sotto i 30 giorni, la sanzione va da € 1.500,00 a € 9.000,00, per ogni lavoratore non in regola;
b) se va da 31 a 60 giorni, la sanzione va da € 3.000,00 a € 18.000,00;
c) se supera i 60 giorni, la sanzione va da € 6.000,00 fino a € 36.000,00.
Se il lavoratore è uno straniero non in regola con il permesso di soggiorno o è un minore in età non lavorativa, la sanzione viene aumentata del 20%.
Sono esclusi dalla maxi-sanzione, per cui viene applicata solo una sanzione amministrativa che va dai 100 ai 500 euro per ogni lavoratore in nero:
a) i datori di lavoro domestico;
b) i datori di lavoro che in precedenza hanno pagato i contributi e comunque hanno intenzione di non nascondere il rapporto di lavoro (es. il lavoratore che ha un contratto di co.co.co ma di fatto lavora a tempo indeterminato. In questo caso la sanzione è solo di tipo ordinaria, ossia quella di mancata comunicazione al centro per l’impiego e le differenze per la contribuzione);
c) il datore di lavoro che, prima di un controllo, regolarizza la posizione del lavoratore;
d) i rapporti di lavoro con lavoratori autonomi e parasubordinati per i quali non è stata fatta, se prevista, la comunicazione preventiva.
La sanzione non è immediata, dato che il datore di lavoro riceverà prima una diffida che lo invita a regolare i lavoratori in nero entro 30 giorni. Se lo fa entro 15 giorni, paga il minimo previsto dalla legge nel caso della maxi-sanzione.
2. Per il lavoratore.
Il lavoratore in nero oltre ad aver dichiarato un inesistente stato di disoccupazione e abbia percepito l'indennità di disoccupazione o abbia profittato di altri ammortizzatori sociali erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici, si configurano diverse conseguenze penali e civili:
a) una condanna per il reato di "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico" ex art. 483 del codice penale, per cui è prevista la reclusione fino a 2 anni;
b) una condanna per "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" ex art. 316-ter del codice penale, per cui è prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Inoltre quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito;
c) resta salvo il diritto dell'Inps alla restituzione degli indebiti e al risarcimento del danno;
d) decadono tutti i benefici della disoccupazione o altri ammortizzatori sociali.
Per questo motivo è intervenuto lo Stato che con apposite leggi, dà la possibilità al cittadino di godere degli ammortizzatori sociali e contemporaneamente lavorare senza incorrere in sanzioni, ma a determinate condizioni di reddito.

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di Studio Guardascione

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