730 precompilato tra semplificazione e privacy


L’Agenzia delle Entrate ha comunicato le modalità di gestione dei dati nel rispetto della privacy del contribuente. Previsti controlli e sanzioni
730 precompilato tra semplificazione e privacy

Con l’art. 1 del "Decreto Semplificazioni" (D.Lgs. n. 175/2014) è partita, in via sperimentale, la nuova modalità per la dichiarazione dei redditi attraverso il 730 precompilato. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato le procedure di accesso ai dati del contribuente in modo da rispettare la privacy di quest’ultimo in considerazioni di quanto osservato dal Garante della privacy.

Il 2015 è l’anno che fa da apripista al nuovo 730 precompilato. Da quest’anno in poi, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile entro il 15 aprile il nuovo modello da utilizzare per la dichiarazione dei redditi dei percettori di redditi da lavoro dipendente, di alcuni redditi assimilati e per i pensionati.
Tra i redditi assimilati sono compresi:
- compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, servizi, cooperative agricole e piccola pesca;
- borse di studio, premi o sussidi di studio o di addestramento professionale;
- compensi per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- compensi per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili (esclusi quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore);
- compensi per la partecipazione a collegi e commissioni;
- somme percepite in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali;
- remunerazioni dei sacerdoti e dei ministri di culto;
- indennità corrisposte per cariche elettive (esclusi membri del Parlamento europeo);
- assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale, né lavoro;
- compensi per lavori socialmente utili

E’ importante sottolineare che il modello 730 precompilato può essere ritrasmesso all’AgE senza apporre alcuna modifica oppure apportando cambiamenti e integrazioni. Resta, inoltre, la possibilità di compilare il modello 730 come è stato fatto finora, senza tenere in considerazione il modello precompilato dell’Agenzia delle Entrate.

Se si sceglie di utilizzare il modello 730 precompilato, allora dovranno essere rispettate delle procedure che garantiscono la privacy del contribuente, anche a fronte di quanto osservato dal Garante della Privacy. Innanzitutto, il commercialista o il Caf prescelto dal contribuente dovrà ottenere da quest’ultimo una delega per poter ottenere dall’AdE il modello 730 precompilato. La delega dovrà contenere i dati anagrafici e il codice fiscale del contribuente, l’indicazione dell’anno d’imposta a cui si riferisce il modello 730 precompilato (quest’anno è il 2014), la data del conferimento della delega e l’espressa indicazione che la delega riguarda l’ottenimento del mod. 730 precompilato e delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi.

L’intermediario abilitato ha anche alcuni obblighi, tra cui quello di conservare le deleghe e di annotarle in un apposito registro, numerandole in maniera cronologica. Il registro in questione può essere sia in forma cartacea sia informatica.

Sono stati previsti dei controlli a campione da parte dell’Agenzia delle Entrate per verificare che gli intermediari rispettino le procedure per il rispetto della privacy del contribuente. Le ispezioni potranno essere fatte presso le sedi dell’intermediario oppure attraverso la richiesta di invio delle deleghe dei contribuenti. In caso di infrazioni scatteranno le sanzioni: oltre a quelle previste penalmente, l’intermediario rischia la revoca dell’abilitazione all’invio telematico delle dichiarazioni.

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