A.P.E.: nuovo sistema di controlli per le violazioni


Il prossimo 13 dicembre entrano in vigore le nuove norme in tema di certificazioni energetiche sugli affitti e le compravendite
A.P.E.: nuovo sistema di controlli per le violazioni

Entrerà in vigore il prossimo 13 dicembre il Decreto Legislativo 175/2014 attuativo della Legge Delega 23/2014 sulla "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata". Tra le tante novità introdotte, ci sono quelle relative a un nuovo meccanismo di controlli e sanzioni per chi non redige e allega l’A.P.E., l’attestato di prestazione energetica nei contratti di compravendita o di affitto.

L’art. 34 del D.Lgs. 175/2014 modifica sostanzialmente il comma 3 dell’art.6 del D.Lgs. 192/2005 sancendo che dal 13 dicembre in poi, giorno appunto di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014, sarà il Ministero dello sviluppo economico a dover accertare e contestare le violazioni per mancata presentazione dei documenti in ambito energetico. Chiaramente, tali controlli saranno effettuati sulla base delle segnalazione che arriveranno dall’Agenzia delle Entrate. Quindi non saranno più AdE e Guardia di Finanza ad accertare e a multare, anche se in capo al primo ente, l’Agenzia delle Entrate, resta l’incarico di trasmettere al Ministero dello sviluppo economico le informazioni acquisite con la registrazione dei contratti di locazione e acquisto di immobili.

Restano immutate le norme che riguardano l’obbligo della redazione dell’A.P.E. da parte di un soggetto certificatore abilitato. Innanzitutto, va ricordato che l’A.P.E. è un documento che contiene tutti gli elementi attraverso i quali è possibile stabilire le caratteristiche energetiche e la capacità di isolamento termico di un appartamento o di un edificio. Nell’A.P.E., ad esempio, è indicata la classe energetica di appartenenza dell’appartamento o dell’edificio, compresa in una scala che va dalla lettera A+ (che identifica il maggior risparmio energetico possibile) fino alla lettera G (la classe più bassa della scala). Altro valore elencato nel documento è l’Ipe, l’Indice di Prestazione Energetica, che indica quanta energia è necessaria per riscaldare fino a 18° una superficie calpestabile di un metro quadrato.

Come già previsto dal D.Lgs 192/2005, l’A.P.E. è un documento che deve essere obbligatoriamente redatto in occasione della compravendita di immobili, in caso di locazione o nel caso di pubblicazioni di annunci di affitto o di vendita immobiliare. In particolare, il comma 3 dell’art.6 del D.Lgs. 192/2005 prevede che "nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici". Oltre all’obbligo della clausola, vi è anche quello di allegare l’A.P.E. nei contratti di locazione o di compravendita. Unica eccezione: non è obbligatorio allegare il documento nei contratto di locazione di una singola unità immobiliare.

Le sanzioni per chi viola la normativa sono notevoli:
- da 3 mila a 18 mila euro se l’A.P.E. non è allegato ai contratti di compravendita
- da 300 a 1.800 se l’A.P.E. non è allegato ai contratti di locazione
- da 500 a 3 mila euro se la classe energetica non è indicata negli annunci di locazione o di vendita di un immobile

Ecco, infine, l’intero testo del comma 3 dell’art.6 del D.Lgs. 192/2005 così come è stato modificato dal Decreto Legislativo 175/2014: "Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a; euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare al Ministero dello sviluppo economico la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico per l'accertamento e la contestazione della violazione".

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