Abusi edilizi: quando serve il permesso di costruire per i prefabbricati?


Il Tar Lazio spiega quando le strutture temporanee sono considerate “nuove costruzioni” e necessitano di permesso di costruire
Abusi edilizi: quando serve il permesso di costruire per i prefabbricati?

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha specificato nella recente sentenza n. 9127/2020 pubblicata il 10 agosto 2020 quando per realizzare un prefabbricato in una zona agricola è necessario il permesso di costruire, nonostante la struttura sia temporanea.

Il caso che il Tar Lazio si è trovato a dirimere è quello di un uomo che, dopo aver subito uno sfratto e non sapendo dove alloggiare con la sua famiglia, ha realizzato una struttura prefabbricata ubicata su un terreno agricolo di sua proprietà non edificabile, in attesa che gli venisse assegnata una casa popolare.
Il prefabbricato in questione è un manufatto in legno di 52 mq collocato su un piano di calpestio ubicato su un terreno di circa 2000 mq.

Il Comune di Ardea, però, con un’ordinanza, ha ingiunto all’uomo la demolizione dell’opera abusiva e della platea di cemento su cui era collocata, e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.

Contro tale ordinanza, l’uomo ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo lamentando:
•    il fatto che il Comune avrebbe erroneamente considerato la struttura come “nuova costruzione”, ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. e) sub n. 5) del Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001), quando invece è semplicemente un alloggio temporaneo in atteso dell’assegnazione della casa popolare;
•    che il fabbricato è stato realizzato su una zona agricola, coma da destinazione urbanistica di PRG, ma priva di vincolo, all’interno della quale sono presenti molte altre costruzioni abusive che il Comune sta regolarizzando mediante il rilascio di concessioni edilizie in sanatoria;
•    che l’ordinanza è priva di motivazione e non chiarisce quale sia l’interesse pubblico tutelato dato che il fabbricato si trova in una zona che avrebbe perso l’originaria destinazione agricola.

Il Tar del Lazio, però, ha confermato la validità dell’ordinanza del Comune di Ardea dato che l’area in cui è ubicato il fabbricato è, come affermato anche dal ricorrente, una zona con destinazione urbanistica di PRG “agricola”, seppur “priva di vincolo”; perciò l’intervento avrebbe dovuto essere realizzato previa acquisizione del permesso di costruire e, trattandosi anche di territorio sismico ubicato in "zona 3", anche del titolo previsto dalla normativa antisismica.

Ma aspetto più interessante della sentenza, è quello che riguarda la connotazione di “nuova costruzione”, per cui è necessario il permesso di costruire, a un prefabbricato temporaneo.

Nella sentenza si afferma che un prefabbricato “anche se semplicemente appoggiato al suolo, senza ancoraggio, rientra nella nozione di “nuova costruzione” urbanisticamente rilevante ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/2001, ove sia destinato ad essere stabilmente utilizzato come abitazione o locale lavorativo e quindi necessita di un titolo abilitativo edilizio, e, a maggior ragione, se pur presentando delle caratteristiche di amovibilità, richiede opere di fondazione e la realizzazione di impianti tecnologici per allacciamenti permanenti e servizi ecc., che comunque comportano la trasformazione in via permanente di suolo inedificato”.

Sul punto, i giudici amministrativi hanno puntualizzato come l’art. 3, comma 1, lett. e) punto n. 5) includa nella definizione di “nuove costruzioni” “l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni”.

Dunque, il Tar ha ritenuto condivisibile l’impostazione difensiva del Comune che si è incentra sulle caratteristiche e le funzioni dell’opera realizzata che “consiste in struttura oggettivamente ed evidentemente stabile, non rimovibile e di indubbia alterazione permanente del territorio e dello stato dei luoghi”.

Infine, i giudici hanno anche affermato che “la circostanza che il ricorrente sia stato indotto a realizzare tale intervento per sopperire all’esigenza di assicurare un alloggio al proprio nucleo familiare” non è motivo sufficiente per non richiedere il corretto titolo abilitativo. In altre parole, lo “stato di necessità” non rileva ai fini dell’opposizione all’ordinanza del Comune, tant’è che le particolari circostanze soggettive di crisi del ricorrente non gli impedivano comunque “di richiedere il titolo abilitativo seguendo le procedure prescritte, peraltro ormai molto accelerate e semplificate”.

 

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