Adempimenti Partita Iva: quali e quanti sono?


Superato lo scoglio dell’apertura della Partita Iva comincia tutta una serie di adempimenti che riguardano la tenuta contabile e i rapporti col Fisco
Adempimenti Partita Iva: quali e quanti sono?

Superato lo scoglio dell’apertura della Partita Iva comincia l’avventura del professionista. Si creano i primi contatti, si forniscono le prime consulenze e poi? Cosa prevede la legge in materia di adempimenti? In estrema sintesi, cominciano gli obblighi nei rapporti con i propri clienti, quelli relativi alla tenuta contabile e quelli più "dolorosi" con l’erario. L’art. 6 del D.P.R. 633 del 1972 individua il momento impositivo nell’istante in cui un’operazione si considera effettuata. Nel caso dei professionisti, tale momento corrisponde alla data dell’incasso del corrispettivo pagato dal primo cliente per le prestazioni effettuate. E con la nuova entrata cominciano tutta una serie di obblighi: primo fra tutti quello dell’emissione della fattura e la sua registrazione nei libri contabili; seguono, poi, gli adempimenti legati alla dichiarazione Iva all’Amministrazione finanziaria e il versamento (se non si è in situazione di credito) del debito d’imposta.

Ma partiamo dall’obbligo di emettere la fattura: è previsto tutte le volte che si svolge una prestazione a pagamento. In linea generale, la fattura deve essere emessa entro la mezzanotte del giorno in cui la prestazione è stata fornita e, dal 2013, può essere prodotta sia in formato cartaceo sia in quello elettronico. Inoltre, deve essere redatta in duplice copia: la prima resta al professionista, la seconda va consegnata al cliente. Nel documento devono essere indicati la data di emissione, il suo numero progressivo, i dati del professionista e del cliente, il numero della Partita Iva, la descrizione e la quantità del servizio offerto e, infine, l'imponibile, l’aliquota Iva (arrotondata al centesimo) e il totale. Il vincolo del professionista all’emissione della fattura entro la mezzanotte è derogato in alcuni casi: quando si effettuano prestazioni ripetute nello stesso mese e per lo stesso cliente, la disciplina Iva prevede la possibilità di emettere una sola fattura cumulativa delle prestazioni effettuate, da emettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono avvenute le prestazioni in questione.
Una volta emessa la fattura si deve procedere con la sua registrazione nell’apposito registro.

Nella matassa dei doveri e adempimenti Iva, una semplificazione arriva dall’art. 8 della legge 383 del 2001 che elimina l’obbligo della preventiva vidimazione e bollatura da parte dell’Agenzia delle Entrate, o dal notaio, dei registri obbligatori. Resta, però, il vincolo della numerazione progressiva delle pagine. I registri, inoltre, possono essere costituiti anche da fogli mobili o da tabulati elettrocontabili, a patto che nel registro si annotino solo i movimenti legati all’Iva. Resta invariato, invece, l'obbligo dell'ordinata contabilità prescritto dall’art. 2219 del codice civile.

Infine, arriva il momento di capire come e quanto si deve pagare all’Erario. Semplificando, ciò che si deve calcolare è la differenza tra la somma dell’Iva pagata dal professionista per i beni o per i servizi di cui ha usufruito per svolgere la sua attività e la somma dell’Iva che ha incassato per le prestazioni offerte ai propri clienti. A tale risultato, si devono sottrarre eventuali crediti di imposta maturati nel periodo precedente o, al contrario, sommare l’eventuale Iva a debito registrata l’anno prima che, però, non deve essere superiore ai 25,82 Euro. Tale cifra è significativa, in quanto un debito Iva superiore a tale importo deve essere liquidato al termine del periodo d’imposta corrente. Se inferiore, sarà addebitato in quello successivo. Se, infine, il risultato finale risulta essere un credito Iva, questo sarà computato in detrazione nel periodo successivo.

Stabilito il quanto, resta da capire quando e come. La legge prevede due possibilità di liquidazione, mensile o trimestrale, in base al volume d’affari del professionista: al di sopra dei 400 mila Euro, il versamento dei debiti Iva deve avvenire mensilmente entro il giorno 16 del mese successivo a quello che ha generato il debito in questione. Nel caso di un volume di affari inferiore o pari ai 400 mila Euro, la liquidazione può avvenire sia mensilmente sia trimestralmente. In quest’ultimo caso, le scadenze sono quattro: a maggio si paga l’Iva a debito dei primi tre mesi dell’anno, entro agosto quella del secondo trimestre, entro novembre quella del terzo trimestre e infine, entro il 16 marzo dell’anno successivo, si devono versare quanto dovuto per l’ultimo trimestre più l’eventuale conguaglio finale. Eccoci arrivati al come: i versamenti Iva vanno effettuati tramite il modello F24, esclusivamente in via telematica. La cifra esatta, di solito, è fornita dal commercialista che saprà anche fornire consigli o ulteriori chiarimenti in merito agli adempimenti Iva.

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