Affitti brevi: i chiarimenti dell’AdE


Pubblicate le istruzioni per gli intermediari immobiliari sul pagamento delle tasse sugli affitti brevi
Affitti brevi: i chiarimenti dell’AdE

Sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate le istruzioni destinate agli intermediari ed operatori mobiliari che affittano per periodi brevi gli immobili per conto dei propri clienti.

I chiarimenti sono stati diffusi dopo che con la manovra correttiva 2017 (Decreto legge n. 50/2017) è stato previsto che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, sia in agenzia sia attraverso portali online, hanno l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i contratti di affitto breve stipulati per conto dei propri clienti. Ugualmente, hanno l’obbligo di trattenere il 21% di quanto pagato dagli affittuari a titolo di affitto per il pagamento delle tasse.

Le nuove norme si riferiscono ai cosiddetti "affitti brevi", ovvero a quelle locazioni che hanno una durata massima di 30 giorni e che, in genere, vengono posti in essere per pernottamenti nei periodi di vacanza, e che, quindi, non rientrano nell’attività di impresa.

A differenza del passato, con la manovra correttiva 2017 è stato previsto che a partire dal 1° giugno 2017 chi affitta, personalmente o tramite intermediario immobiliare, un’unità abitativa, anche con contratto di sublocazione o di concessione in godimento oneroso dell’immobile da parte del comodatario, può optare per la tassazione con applicazione della cedolare secca, in sostituzione dell’Irpef e delle addizionali comunali sui redditi. Dunque, da ora in poi i redditi derivanti dagli "affitti brevi" non saranno più indicati in sede di dichiarazione dei redditi come redditi diversi ma bensì come redditi fondiari.

Lo scopo è quello di combattere l’evasione fiscale che, in ambito di affitti brevi, è diffusa. Sono molti, infatti, i casi in cui si affittano immobili per il periodo estivo senza predisporre alcun contratto e incassando le somme a titolo di affitto breve "in nero".

Ora, gli intermediari immobiliari hanno l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni dei contratti conclusi per conto dei propri clienti tra cui il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del pernottamento, l’indirizzo dell’unità immobiliare locata e l’importo lordo riscosso dall’inquilino. La trasmissione dei dati va effettuata attraverso i canali telematici dell’Agenzia entro e il 30 giugno dell’anno successivo a quello di stipula del contratto.

Per quanto riguarda l’opzione della cedolare secca, gli intermediari immobiliari devono trattenere il 21% dell’importo del corrispettivo lordo nel caso in cui sia lo stesso intermediario a riscuotere l’affitto per conto del cliente e versarlo all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata trattenuta all’inquilino. Se però, il proprietario dell’immobile non opta per la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi, la trattenuta avviene a titolo di acconto.

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