Affitto, come e quando l'inquilino può dare disdetta


Le modalità e le motivazioni per interrompere il contratto di affitto sono diverse da quelle del proprietario
Affitto, come e quando l'inquilino può dare disdetta

Le modalità e le motivazioni dell’inquilino che vuole interrompere il contratto di affitto sono diverse da quelle del proprietario.
La legge prevede espressamente il recesso del conduttore nell’art. della Legge 392/78 che recita: "È in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata".

Partendo, dunque, dalle modalità, l’inquilino che vuole lasciare l’immobile che ha preso in affitto deve dare disdetta attraverso una lettera di disdetta da inviare al proprietario o ai proprietari (nel caso fossero più di uno) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. All’interno della lettera, il conduttore deve indicare i propri dati, i riferimenti del contratto e la data entro la quale intende lasciare l’abitazione.

Per quanto riguarda le motivazioni della disdetta, queste devono essere obbligatoriamente indicate se nel contratto non è previsto che l’inquilino possa recedere per qualsiasi motivo. Se, al contrario, sono richieste le motivazioni, queste devono essere oggettivamente gravi ovvero relative a fatti o a elementi sopraggiunti dopo aver firmato il contratto di affitto o di cui non si era a conoscenza all’atto della stipula.

Per quanto riguarda la tempistica, il conduttore deve dare un preavviso di almeno sei mesi prima di interrompere i pagamenti dei canoni, in base a quanto stabilito dall’articolo citato. Però, proprietario e conduttore possono accordarsi su durate di preavviso differenti in aumento così come in diminuzione. Possono, cioè, essere previsti tempi di preavviso pari a quattro o a sette mesi. Se nulla viene indicato nel contratto, il tempo di preavviso è quello indicato dalla legge, pari a sei mesi.

Il periodo di preavviso scatta a partire dal momento in cui il proprietario riceve la lettera raccomandata di disdetta. Decorsi i sei mesi, se non stabilito diversamente, l’inquilino non è più tenuto a pagare i canoni di affitto. Se la scadenza del preavviso è fissata in un giorno inframensile, l’inquilino dovrà versare la frazione della mensilità pari ai giorni goduti dell’ultimo mese. Se, ad esempio, l’inquilino versa il canone anticipato ogni 1° del mese e i sei mesi scadono il giorno 21, dovrà versare come canone finale i 21/31esimi del canone stabilito.

Tali canoni legati ai mesi di preavviso sono dovuti anche se l’inquilino lascia libero l’appartamento prima della loro scadenza. Se, però, il proprietario affitta nuovamente l’immobile prima della scadenza, l’inquilino smetterà di versare i canoni a partire dalla data di stipula del nuovo contratto.

Articolo del: