Agevolazione “prima casa” anche in caso di vendita


Ecco come non perdere l’agevolazione “prima casa” se la si vende prima dei 5 anni
Agevolazione “prima casa” anche in caso di vendita

La Risoluzione n. 13/E del 26 gennaio 2017 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce in quale caso il contribuente non perde il diritto alle agevolazioni "prima casa" nel caso in cui questa venga successivamente venduta entro cinque anni dal suo acquisto.

Va ricordato, innanzitutto, che la legge impone il pagamento delle imposte di registro, dell’imposta ipotecaria e di quella catastale nella misura ordinaria, oltre a una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte nel caso in cui l’abitazione principale acquistata usufruendo delle agevolazioni per la "prima casa" venga successivamente venduta prima che siano decorsi cinque anni dal suo acquisto.

Con il comma 55 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2016 è stata introdotta una nuova possibilità per non perdere le agevolazioni, indipendentemente dal tempo trascorso dall’acquisto della prima casa. Infatti, se un contribuente possiede già una "prima casa", può acquistarne un’altra usufruendo sempre del beneficio a patto che entro un anno dal nuovo acquisto venda la "vecchia prima casa". Se ciò non avviene, non si ha più diritto a beneficiare dell’agevolazione dell’aliquota del 2%.

La Risoluzione n. 13/E chiarisce un’altra casistica in cui non si perdono i benefici: se il contribuente vende l’immobile prima dei cinque anni, ma entro un anno dalla vendita acquista un terreno sul quale realizza un nuovo fabbricato "non di lusso" da adibire ad abitazione principale, allora non perde l’agevolazione.

Nella risoluzione, infatti, si legge: "Alla luce del costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità si deve quindi ritenere che nel caso in cui venga alienato l’immobile acquistato con i benefici prima casa, la costruzione di un immobile ad uso abitativo, classificabile in una categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 2 da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’alienazione, su di un terreno di cui il contribuente sia già proprietario al momento dell’alienazione dell’immobile agevolato, costituisca presupposto idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio".

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