Come e quando revocare una donazione


La legge prevede due specifiche ipotesi per la revoca della donazione
Come e quando revocare una donazione

La disciplina della donazione è regolata dal nostro ordinamento nel titolo V del codice civile (artt. 769-809). L’articolo 769 fornisce una definizione della donazione come "il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione".

Possono essere donati, dunque, beni mobili o immobili oppure somme di denaro. In quest’ultimo caso si parla di donazione rimuneratoria, ovvero di una "liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione", con la specifica che "Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi", poiché in questo caso si tratterebbe di una ricompensa e non di donazione.

Ma è possibile revocare una donazione? Ad esempio, se Tizio dona una casa o una macchina a Caio, e poi cambia idea, può riottenere la proprietà dei beni donati? A titolo generale, non è possibile revocare una donazione poiché sarebbe ingiusto nei confronti di colui che ha ottenuto la donazione. Ma, in via eccezionale, la legge prevede due ipotesi in cui è possibile la revoca attraverso una pronuncia giudiziale di revocazione (o "revoca"), con sentenza di tipo costitutivo.

Il primo caso di revoca è disciplinato dall’articolo 801 del codice civile ed è la "revocazione per ingratitudine", che si può ottenere quando il donatario è irriconoscente e ingrato nei confronti del donante. Ma i concetti di ingratitudine e irriconoscenza non sono generici poiché, anche in questo caso, la legge prevede specifiche ipotesi di comportamento ingrato da parte di chi:
- ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere il donante, il coniuge, o un discendente, o un ascendente del donante stesso
- chi ha commesso, in danno del donante, del coniuge, o di un discendente, o di un ascendente del donante un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio
- chi ha calunniato in giudizio penale il donante, il coniuge, o un discendente, o un ascendente del donante stesso per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni
- chi ha reso falsa testimonianza contro il donante, il coniuge, o un discendente, o un ascendente del donante stesso imputate per reati punibili con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni
- chi ha commesso ingiuria grave verso il donante o chi lo abbia trattato in maniera offensiva minando il decoro e la reputazione del donante
- chi ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante
- chi ha rifiutato indebitamente di versare gli alimenti al donante dovuti per legge
L’azione di revocazione per ingratitudine deve essere proposta entro un anno dal giorno in cui si è venuti a conoscenza del comportamento ingrato.

Il secondo caso di revoca è disciplinato dall’articolo 804 del codice civile ed è la "revocazione per sopravvenienza di figli del donante". In questa ipotesi l'azione di revocazione può essere proposta se nasce un figlio o se si scopre di aspettarne uno dopo aver donato. La norma, infatti, afferma che l’azione revocatoria "deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio.
Il donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente
".

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