Come sanare un abuso edilizio
Regolarizzarsi è possibile solo se si dimostra la doppia conformità della richiesta di sanatoria

L'abuso edilizio è un reato penale punito da sanzioni pecuniarie oltre che, nei casi più gravi, dall'esproprio e dalla successiva demolizione. Si compie tutte le volte in cui si eseguono dei lavori edili senza il possesso dei titoli abilitativi, cioè il Permesso di Costruire o la Scia (in base alla tipologia degli interventi da compiere).
Una via d'uscita per regolarizzarsi, però, è possibile ed è percorribile esclusivamente grazie all'ausilio di un professionista esperto che possa redigere una relazione tecnica per ottenere una sanatoria.
Non tutti gli abusi edilizi possono esser sanati. Solo quelli per i quali è possibile dimostrare la doppia conformità dei lavori.
Per doppia conformità si intende che i lavori edili compiuti abusivamente devono risultare conformi alla normativa urbanistica del Comune di competenza al momento della loro realizzazione e al momento in cui si richiede una sanatoria.
Per regolarizzarsi, è necessario presentare un Permesso di Costruire in un documento simile al normale Permesso di Costruire, ma ha la peculiarità di dover dimostrare appunto la doppia conformità.
Una volta presentata la richiesta di regolarizzazione, il Comune ha 60 giorni di tempo per accettare o meno la richiesta ed esprimere un parere motivato. Nel caso in cui il Comune dovesse ritenere la domanda incompleta, l'ente locale può richiedere gli ulteriori documenti necessari. A quel punto i 60 giorni di tempo decorrerebbero dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta.
Trascorsi i 60 giorni, il Comune ha ancora ulteriori 15 giorni di tempo per redigere il provvedimento finale. In caso di mancata risposta, colui che ha presentato il Permesso di Costruire in sanatoria ha il diritto di procedere con la messa in mora del Comune.
Se il Comune fornisce parere negativo alla domanda di regolarizzazione e ordina la demolizione dell'abuso edilizio, quest'ultima deve essere effettuata entro 90 giorni, pena il passaggio di proprietà della costruzione abusiva al Comune e la demolizione della stessa a spese di chi commette l'infrazione.
In caso di parere positivo l'abuso è sanato, ma vanno pagate le sanzioni pecuniarie previste per legge per aver infranto quanto disposto del Testo Unico sull'Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380). Le sanzioni sono differenti a seconda della tipologia dell'infrazione. Ad esempio, se l'abuso edilizio è stato compiuto su immobili sottoposti a vincolo, la sanzione pecuniaria varia da 516 a 5.164 euro. Oppure, nel caso di parziale difformità, la sanzione è calcolata solo sulla parte difforme. Comunque, le sanzioni sono previste esplicitamente dall'art. 44 del TU sull'Edilizia, che prevede:
a) l'ammenda fino a 10329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonche' dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 euro a 51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformita' o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 euro a 51645 euro i nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformita' o in assenza del permesso.
Una via d'uscita per regolarizzarsi, però, è possibile ed è percorribile esclusivamente grazie all'ausilio di un professionista esperto che possa redigere una relazione tecnica per ottenere una sanatoria.
Non tutti gli abusi edilizi possono esser sanati. Solo quelli per i quali è possibile dimostrare la doppia conformità dei lavori.
Per doppia conformità si intende che i lavori edili compiuti abusivamente devono risultare conformi alla normativa urbanistica del Comune di competenza al momento della loro realizzazione e al momento in cui si richiede una sanatoria.
Per regolarizzarsi, è necessario presentare un Permesso di Costruire in un documento simile al normale Permesso di Costruire, ma ha la peculiarità di dover dimostrare appunto la doppia conformità.
Una volta presentata la richiesta di regolarizzazione, il Comune ha 60 giorni di tempo per accettare o meno la richiesta ed esprimere un parere motivato. Nel caso in cui il Comune dovesse ritenere la domanda incompleta, l'ente locale può richiedere gli ulteriori documenti necessari. A quel punto i 60 giorni di tempo decorrerebbero dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta.
Trascorsi i 60 giorni, il Comune ha ancora ulteriori 15 giorni di tempo per redigere il provvedimento finale. In caso di mancata risposta, colui che ha presentato il Permesso di Costruire in sanatoria ha il diritto di procedere con la messa in mora del Comune.
Se il Comune fornisce parere negativo alla domanda di regolarizzazione e ordina la demolizione dell'abuso edilizio, quest'ultima deve essere effettuata entro 90 giorni, pena il passaggio di proprietà della costruzione abusiva al Comune e la demolizione della stessa a spese di chi commette l'infrazione.
In caso di parere positivo l'abuso è sanato, ma vanno pagate le sanzioni pecuniarie previste per legge per aver infranto quanto disposto del Testo Unico sull'Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380). Le sanzioni sono differenti a seconda della tipologia dell'infrazione. Ad esempio, se l'abuso edilizio è stato compiuto su immobili sottoposti a vincolo, la sanzione pecuniaria varia da 516 a 5.164 euro. Oppure, nel caso di parziale difformità, la sanzione è calcolata solo sulla parte difforme. Comunque, le sanzioni sono previste esplicitamente dall'art. 44 del TU sull'Edilizia, che prevede:
a) l'ammenda fino a 10329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonche' dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 euro a 51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformita' o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 euro a 51645 euro i nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformita' o in assenza del permesso.
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