Come trasferire una società all’estero: tutto ciò che c’è da sapere

E’ sempre più crescente il numero di imprenditori che decide di trasferire la propria società all’estero, ma come fare?
In questo articolo esploreremo i motivi e le procedure da seguire per trasferire la sede legale oltre confine seguendo i criteri regolamentari attualmente vigenti in modo da non incappare in sanzioni.
Bisogna fare chiarezza sulla questione e precisare che lo spostamento di una società all’estero è legale, ma ciò non deve essere fatto per eludere le tasse in Italia o per scongiurare un fallimento societario, o peggio ancora, per sfuggire alla giurisdizione del giudice fallimentare italiano.
Detto questo, vediamo, innanzitutto, perché tanti imprenditori scelgono di trasferire la propria società all’estero.
Indice:
Perché trasferire una società all’estero?
I motivi che generalmente sono dietro alla decisione di un imprenditore di trasferire la propria società all’estero sono di tre tipi:
- fiscale
- amministrativo
- civile
Nel primo caso si sceglie di cambiare sede legale e trasferirla all’estero per ottenere dei benefici fiscali.
Molte imprese per beneficiare di un trattamento tributario più favorevole trasferiscono in territorio estero la sede legale della propria società.
Bisogna precisare però che, se l’azienda trasferita conserva un collegamento con l’Italia, questa deve continuare a pagare le imposte al Fisco italiano.
Talvolta ci si imbatte in situazioni poco chiare che vedono aziende che, pur avendo la sede direzionale in Italia, fanno comparire la stessa come residente all’estero per eludere le tasse italiane.
Quando questo succede ci si trova di fronte ad un fenomeno di esterovestizione che potrebbe esporre la società a forti sanzioni tributarie e l’imprenditore a gravi rischi penali.
Bisogna precisare comunque che l’imprenditore può trasferire la società all’estero e continuare l’attività di amministrazione dall’Italia purché la sede di direzione effettiva sia localizzata nel Paese estero.
Per sede di direzione effettiva s’intende il luogo in cui:
- sono conservate le scritture contabili;
- sono prese le decisioni chiave sulla gestione dell’impresa.
L’imprenditore può, inoltre, trasferire l’impresa mantenendo almeno una parte o anche tutta l’attività in Italia.
Nel secondo caso, di natura amministrativa, si decide di trasferire una società all’estero per mutare l’ordinamento normativo che regola l’impresa (minor burocrazia ad esempio).
Nel terzo caso, in cui la motivazione è di tipo civile, ciò riguarda l’esigenza di cambiare giurisdizione.
Trasferire società all’estero: cancellazione dei debiti
Spesso si pensa che trasferire una società all’estero sia una salvezza per sfuggire ai debiti accumulati in Italia.
Chiariamo subito che cambiare la sede legale spostandola all’estero non comporta la cancellazione dei debiti, secondo quanto stabilito dalla legge.
Questo vuol dire che pur trasferendo la sede direzionale all’estero, i creditori possono comunque continuare a rivalersi sull’imprenditore e/o società per avere indietro quanto gli spetta.
Diverso è il discorso se si parla di azione fallimentare della società.
Cosa vuol dire? Se l’azienda dichiara fallimento, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese, e ciò non comporta una nuova apertura di una sede all’estero, allora si apre una procedura fallimentare a tutti gli effetti con le conseguenze del caso, anche di cancellazione dei debiti.
Capita talvolta di imbattersi in aziende che dichiarano fallimento per riaprire una nuova sede all’estero. In tali casi, se si conferma la continuità produttiva con la precedente, allora viene considerato un trasferimento e non un atto fallimentare a tutti gli effetti che abbatte i debiti contratti in Italia.
Il tema del trasferimento di una società all’estero è molto complesso. C’è da chiarire che ogni imprenditore è libero di stabilire la sede della propria società dove preferisce, ma ciò deve essere fatto in modo trasparente e non subdolo, come, purtroppo, molto spesso accade.
Trasferire società all’estero: cosa comporta?
Secondo il diritto dell’Unione Europea, il giudice delegato a decidere sul fallimento è il Tribunale competente in relazione al luogo in cui si trova il “centro degli interessi principali del debitore”.
Cosa comporta questo?
Ciò comporta la responsabilità giuridica e civile da parte della società di provare al giudice competente che il centro degli interessi aziendali sia effettivamente cambiato e localizzato in un luogo diverso da quello risultante dall’atto costitutivo.
Ciò potrebbe risultare fittizio se:
- il trasferimento della sede all’estero è avvenuto quando lo stato d’insolvenza dell’impresa era del tutto palese;
- non si riesce a dimostrare le ragioni effettive per le quali si decide di trasferire la società all’estero
- la nuova sede legale all’estero corrisponde ad un indirizzo in cui non è ubicato alcun ufficio nè sede aziendale
- quando si scopre che la sede estera è associata ad un prestanome
Trasferire società all’estero: la procedura
Quando si decide, dunque, di trasferire una società all’estero, prima di imbattersi nella procedura prevista, assicuratevi che non ci siano in atto le situazioni descritte finora che potrebbero impedirne l’esecuzione.
La procedura formale per trasferire una società all’estero prevede le seguenti fasi.
Delibera del trasferimento di sede all’estero
Davanti ad un notaio, l’imprenditore o i soci devono scegliere se, una volta trasferita la sede legale all’estero, continuare ad essere soggetti alla normativa italiana oppure cambiare regolamentazione, aderendo all’ordinamento giuridico estero.
La delibera compilata alla presenza, quindi, di un notaio dovrà contenere anche la compatibilità con le normative estere, nel caso si scelga di trasferire la società in Paesi extra UE.
Iscrizione della delibera nel Registro delle imprese
Una volta sottoscritta la delibera, questa va presentata e dichiarata al Registro delle imprese in Italia per la relativa iscrizione.
Bisogna però fare una distinzione tra i due seguenti casi:
- trasferimento verso un Paese UE
- trasferimento cerso Paese extra UE
Trasferimento verso Paese UE
Nel caso di trasferimento della società in un Paese UE bisogna considerare due procedure, a seconda che si decida di:
- assoggettarsi all’ordinamento giuridico estero. In tal caso bisogna depositare la delibera al Registro delle Imprese entro 30 giorni dall’atto di trasferimento e, di seguito, il certificato o l’attestazione di avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese del Paese di destinazione
- mantenere la soggezione all’ordinamento giuridico italiano. In tal caso basta iscrivere presso il Registro italiano solo la delibera di trasferimento.
Trasferimento verso Paese extra UE
Previa una verifica da parte del notaio della compatibilità del trasferimento di sede verso il Paese extra UE, la procedura da seguire è la stessa indicata per i trasferimenti verso i Paesi UE.
Conclusione
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